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Legge regionale 2 maggio 2013, n. 19

Modifiche alla l.r. 66/2011 (Legge finanziaria per l’anno 2012), alla l.r 77/2012 (Legge finanziaria per l’anno 2013), nonché alle ll.rr. 49/2003 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), 1/2005 (Norme per il governo del territorio) e 68/2011 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 2 maggio 2013

Art. 7
- Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 77/2012
1. L’articolo 7 della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:
Art. 7 - Disposizioni finanziarie
1. Le variazioni delle entrate tributarie derivanti dalle disposizioni della presente sezione determinano un maggior gettito annuo stimato in euro 109.287.000,00 per l’anno 2013 ed in euro 87.962.000,00 per ciascuna delle annualità 2014 e 2015, e sono imputate all’UPB 111 “Imposte e tasse” del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013 – 2015.
”.

Note del Redattore:

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Capo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.