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Legge regionale 2 maggio 2013, n. 19

Modifiche alla l.r. 66/2011 (Legge finanziaria per l’anno 2012), alla l.r 77/2012 (Legge finanziaria per l’anno 2013), nonché alle ll.rr. 49/2003 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), 1/2005 (Norme per il governo del territorio) e 68/2011 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 2 maggio 2013

Art. 15
1. Dopo l'articolo 65 quinquies della l.r. 77/2012 è inserito il seguente:
Art. 65 sexies - Contributo straordinario per la sistemazione dell’area archeologica di Gonfienti
1. Previa stipula di specifico accordo di programma, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi agli enti locali per la realizzazione di interventi volti alla tutela ed alla valorizzazione del sito archeologico di Gonfienti, anche in riferimento al miglioramento dell’accessibilità al pubblico dello stesso.
2. I contributi di cui al comma 1, sono assegnati secondo le modalità operative
stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa massima
complessiva di euro 500.000,00 per l'anno 2013 ed euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, cui si fa fronte con le risorse iscritte nell'UPB 341 “Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese di investimento” del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013 – 2015.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.