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Legge regionale 2 maggio 2013, n. 19

Modifiche alla l.r. 66/2011 (Legge finanziaria per l’anno 2012), alla l.r 77/2012 (Legge finanziaria per l’anno 2013), nonché alle ll.rr. 49/2003 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), 1/2005 (Norme per il governo del territorio) e 68/2011 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 2 maggio 2013

Art. 12
1. Dopo l'articolo 65 bis della l.r. 77/2012 è inserito il seguente:
Art. 65 ter - Interventi per le zone umide, lo sviluppo della rete ecologica e la piantumazione della piana fiorentina
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi ai Comuni di Firenze, Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio, Poggio a Caiano, Carmignano, Prato, Signa e Lastra a Signa, per la realizzazione di:
a) interventi volti alla riqualificazione e all’incremento delle zone umide ed allo sviluppo della rete ecologica della piana fiorentina;
b) interventi di piantumazione per ridurre l’inquinamento atmosferico e migliorare la fruibilità delle aree non urbane della piana fiorentina.
2. I contributi sono assegnati secondo le modalità operative stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
3. I contributi regionali non possono superare l'80 per cento del costo complessivo dell’intervento. L'assegnazione del contributo è subordinata all’effettiva disponibilità in bilancio da parte dei comuni dei fondi relativi alla quota del costo dell’intervento di propria competenza.
4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa massima di euro 1.000.000,00 per l'anno 2013, cui si fa fronte con le risorse iscritte nell'UPB 341 “Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese di investimento” del bilancio di previsione 2013.
5. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa massima di euro 3.000.000,00 per l'anno 2013, cui si fa fronte con le risorse iscritte nell'UPB 341
"Azioni di sistema per il governo del territorio - spese di investimento" del bilancio di previsione 2013.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.