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Legge regionale 2 maggio 2013, n. 19

Modifiche alla l.r. 66/2011 (Legge finanziaria per l’anno 2012), alla l.r 77/2012 (Legge finanziaria per l’anno 2013), nonché alle ll.rr. 49/2003 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), 1/2005 (Norme per il governo del territorio) e 68/2011 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 2 maggio 2013

Art. 11
1. Dopo l'articolo 65 della l.r. 77/2012 è inserito il seguente:
Art. 65 bis - Contributi straordinari a enti locali per la realizzazione e l'adeguamento di impianti sportivi
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare, per l'anno 2013, contributi straordinari a enti locali per un ammontare complessivo di euro 2.000.000,00 per la realizzazione o l'adeguamento di impianti sportivi di prioritario interesse regionale. I contributi straordinari sono così ripartiti:
a) euro 1.500.000,00 al Comune di Ponte Buggianese per la realizzazione di un ciclodromo nel proprio territorio;
b) euro 500.000,00 al Comune di Firenze per l'adeguamento del palazzo dello sport di Firenze “Nelson Mandela Forum” alla normativa internazionale per lo svolgimento delle gare di pallacanestro.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 2.000.000,00 per l’anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 623 “Investimenti e innovazione degli impianti per la pratica delle attività motorie - Spese di investimento” del bilancio di previsione 2013.
3. I contributi sono liquidati:
a) nella misura del 70 per cento a seguito di presentazione del certificato di inizio lavori;
b) a saldo, in seguito a presentazione di apposita certificazione o attestazione della regolare esecuzione dell'opera.
4. I lavori relativi alle opere di cui al comma 1, devono essere avviati entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e concludersi entro ventiquattro mesi dalla stessa data.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.