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Legge regionale 2 maggio 2013, n. 19

Modifiche alla l.r. 66/2011 (Legge finanziaria per l’anno 2012), alla l.r 77/2012 (Legge finanziaria per l’anno 2013), nonché alle ll.rr. 49/2003 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), 1/2005 (Norme per il governo del territorio) e 68/2011 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 2 maggio 2013

Art. 10
1. Al comma 2 dell’articolo 45 della l.r. 77/2012 le parole: “
euro 15.000.000,00
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 29.800.000,00
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 45 della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:
3. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 2, è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 29.800.000,00 cui si fa fronte, per euro 10.000.000,00 per l’anno 2013, per euro 13.800.000,00 per l’anno 2014, e per euro 6.000.000,00 per l’anno 2015, con gli stanziamenti dell'UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013 –2015.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.