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Legge regionale 2 maggio 2013, n. 19

Modifiche alla l.r. 66/2011 (Legge finanziaria per l’anno 2012), alla l.r 77/2012 (Legge finanziaria per l’anno 2013), nonché alle ll.rr. 49/2003 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), 1/2005 (Norme per il governo del territorio) e 68/2011 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 2 maggio 2013

INDICE

PREAMBOLO

espandere cartella CAPO I - Modifiche alla legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali)
espandere cartella CAPO II - Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)
espandere cartella CAPO III - Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012)
espandere cartella CAPO IV - Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)
chudere cartella CAPO V - Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013)
Art. 5 - Modifiche all'articolo 4 della l.r. 77/2012
Art. 6 - Modifiche all'articolo 5 della l.r. 77/2012
Art. 7 - Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 77/2012
Art. 8 - Decorrenza dell'efficacia
Art. 9 - Modifiche all'articolo 18 della l.r. 77/2012
Art. 10 - Modifiche all’articolo 45 della l.r. 77/2012
Art. 11 - Inserimento dell'articolo 65 bis nella l.r. 77/2012
Art. 12 - Inserimento dell'articolo 65 ter nella l.r. 77/2012
Art. 13 - Inserimento dell'articolo 65 quater nella l.r. 77/2012
Art. 14 - Inserimento dell'articolo 65 quinquies nella l.r. 77/2012
Art. 15 - Inserimento dell'articolo 65 sexies nella l.r. 77/2012
Art. 16 - Sostituzione dell'allegato C della l.r. 77/2012
espandere cartella CAPO V - Norme finali

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.