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Legge regionale 19 febbraio 2013, n. 7

Accreditamento dei servizi alla persona. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato).

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 27 febbraio 2013

Art. 2
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 82/2009 , dopo la parola: “
accreditati
” sono inserite le seguenti: “
di cui all’articolo 7, comma 1,
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 82/2009 è sostituto dal seguente:
2. I soggetti accreditati di cui all’articolo 7, comma 1, effettuano la verifica entro un anno dall’accreditamento e, successivamente, con periodicità annuale. La relativa documentazione è trasmessa al comune competente per il controllo di cui all’articolo 9, comma 2.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.