Legge regionale 23 gennaio 2013, n. 2
Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia e di tirocini.
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 30 gennaio 2013
Art. 6
- Modifiche all’articolo 21 della l.r. 32/2002
1. La lettera d quater) del comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 32/2002 è sostituita dalla seguente:
“
d quater) interviene finanziariamente al fine di incentivare l'inserimento lavorativo presso il medesimo soggetto ospitante delle persone che hanno concluso il periodo di tirocinio mediante l’assunzione con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a due anni.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.