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Legge regionale 23 gennaio 2013, n. 2

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia e di tirocini.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 30 gennaio 2013

Art. 4
- Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 32/2002
1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
Art. 4 bis - Regolamento regionale in materia di servizi educativi per la prima infanzia
1. Con regolamento regionale sono definite le disposizioni attuative e organizzative del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia, in particolare:
a) gli standard strutturali, le caratteristiche pedagogico-educative e le modalità di
funzionamento dei servizi;
b) ulteriori requisiti per i nidi d’infanzia integrati con la scuola dell’infanzia, volti a promuovere la continuità verticale di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c);
c) i requisiti e le procedure per l’autorizzazione al funzionamento dei servizi;
d) i requisiti e le procedure per il riconoscimento dell’accreditamento;
e) le modalità di controllo e vigilanza sui servizi, le procedure di sospensione e revoca dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento;
f) le modalità di svolgimento delle attività di coordinamento territoriale, di cui all’articolo 3 bis, comma 5.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.