Legge regionale 6 giugno 2012, n. 26
Istituzione della commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell'
articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'
articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 )


Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 15 giugno 2012
Art. 5
- Procedimento per la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico
1. La commissione esamina l'atto d'iniziativa presentato dai soggetti indicati all'
articolo 138 del d.lgs. 42/2004 , ed entro i sessanta giorni successivi alla presentazione di tale atto, valutata la sussistenza del notevole interesse pubblico, elabora la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico e la trasmette alla competente struttura regionale.

2. Qualora l'atto d'iniziativa di cui al comma 1 risulti incompleto, la commissione, entro il termine previsto dallo stesso comma 1, richiede gli elaborati integrativi. In tal caso, il termine è sospeso e decorre nuovamente dalla produzione delle integrazioni necessarie.
3. Il termine di cui al comma 1, può essere sospeso una sola volta e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni.
Note del Redattore:
Comma prima aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 100, ed ora abrogato con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 74.
Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 101, ed ora così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 76.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.