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Legge regionale 5 giugno 2012, n. 24

Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. Modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 15 giugno 2012





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c) e l), dello Statuto;


Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);


Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo);


Vista la legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, 76 “Disciplina degli accordi di programma”);


Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112);


Vista la legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione);


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 7 maggio 2012;


Visto il parere istituzionale favorevole della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 10 maggio 2012;


Considerato quanto segue:


1. È necessario disporre di uno strumento che, per modalità attuative e specificità di obiettivi, sia idoneo a fronteggiare le crisi idriche e idropotabili che, in maniera ricorrente, si verificano nel territorio regionale, anche in conseguenza dei cambiamenti climatici che hanno determinato una progressiva riduzione delle risorse idriche complessive;


2. È necessario, per il raggiungimento degli obiettivi di contenimento dei consumi e di distribuzione sostenibile delle risorse idriche, anche in attuazione dei piani all’uopo previsti, che le determinazioni dettate dall’emergenza siano approntate in maniera unitaria attraverso la predisposizione di un piano straordinario di emergenza, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, garantendo la contestuale e globale verifica di tutti gli aspetti inerenti la corretta gestione della risorsa idrica, anche alla luce degli interessi coinvolti;


3. È opportuno dettare una disciplina regolatrice idonea a superare le contingenze che possono verificarsi negli anni, definendo gli adempimenti da attuare a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza dovuto alla crisi idrica e idropotabile;


4. È necessario integrare il contenuto del piano provinciale per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica di cui all’articolo 14 bis della l.r. 91/1998, rafforzandone gli aspetti connessi alle ricorrenti emergenze, anche quale strumento primario per la programmazione e regolazione delle risorse idriche;


5. È conseguentemente necessario prevedere un raccordo fra il piano operativo di emergenza di cui alla l.r. 69/2011 e gli obiettivi e le misure del rinnovato piano provinciale di cui al precedente punto 4;


6. È necessario assicurare la realizzazione degli interventi e delle misure previste dal piano straordinario, nei tempi ivi previsti, prevedendo la possibilità di ricorrere a poteri sostitutivi mediante:


a) l’attivazione dei poteri già previsti dall’articolo 152 del d.lgs 152/2006 e dall’articolo 23 della l.r. 69/2011, ove la mancata realizzazione degli interventi, misure e azioni previste dal piano straordinario derivi dall’inadempienza del gestore e dalla successiva inerzia dell’autorità idrica toscana di cui alla l.r. 69/2011;


b) l’estensione delle procedure di cui alla l.r. 35/2011, in caso di mancata realizzazione degli interventi strutturali previsti dal piano straordinario;


c) l’applicazione delle disposizioni della l.r. 53/2001 anche in caso di inerzia nella realizzazione degli interventi non strutturali nonché degli ulteriori adempimenti e misure previsti nel piano straordinario;


7. È necessario altresì prevedere l’esercizio di poteri sostitutivi in caso di mancata approvazione dei piani di cui al punto 4 e del conseguente adeguamento del piano di cui al punto 5, entro i termini perentori stabiliti dalla presente legge, facendo applicazione delle disposizioni della l.r. 88/1998;


8. È necessario dettare una disciplina transitoria da applicare in attesa dell’adozione, da parte delle province, dei piani provinciali per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica di cui all’articolo 14 bis della l.r. 91/1998;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.