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Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 85

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)

Bollettino Ufficiale n. 75, parte prima, del 28 dicembre 2012

Art. 9
- Modifiche all’articolo 7 della l.r. 3/2009
1. La rubrica dell’articolo 7 della l.r. 3/2009 è sostituita dalla seguente:
“Riduzione del trattamento in caso di assenza”.
2. I commi 1 e 2 dell’articolo 7 della l.r. 3/2009 sono abrogati.
3. Al comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 3/2009 le parole:
“La diaria è ridotta di un diciottesimo”
sono sostituite dalle seguenti:
“Il trattamento di cui all’articolo 6 bis è ridotto di 50,00 euro oltre al 5 per cento della quota variabile di cui al comma 4 dello stesso articolo 6 bis.”.
5. Alla lettera f) del comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 3/2009 dopo le parole: “
delle commissioni permanenti, “
è inserita la seguente:
“istituzionali,”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite conl.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 45.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.