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Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 85

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)

Bollettino Ufficiale n. 75, parte prima, del 28 dicembre 2012

Art. 13
1. Al comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 3/2009 dopo le parole:
“mandato esercitato”
sono inserite le seguenti:
“ per un massimo di dieci anni”
.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:
“1 bis. Restano fermi gli anni di mandato, anche superiori a dieci, maturati ai fini dell’indennità di fine mandato alla data di entrata in vigore della
Sito esternolegge 213/2012
.”

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite conl.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 45.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.