Menù di navigazione

Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 81

Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla l.r. 51/2009 , alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 8/2006 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 27 dicembre 2012

Art. 9
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 50 della l.r. 51/2009 è inserito il seguente:
“2 bis. Per le unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti, nelle more dell’approvazione del piano sanitario e sociale integrato regionale, la Giunta regionale provvede a definire le modalità della verifica di compatibilità di cui all’articolo 2, applicando il criterio della distanza minima da qualsiasi struttura di medicina trasfusionale non inferiore a dieci chilometri.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 40.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.