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Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 81

Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla l.r. 51/2009 , alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 8/2006 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 27 dicembre 2012

Art. 8
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 42 della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento), è inserito il seguente:
“3 bis. L’indennità di carica di cui al comma 3, non è dovuta ai membri del gruppo di valutazione che siano dipendenti della Regione, degli enti del servizio sanitario regionale e dei dipendenti delle università che svolgono funzione assistenziale nel servizio sanitario regionale.”.
2. Dopo il comma 8 dell’articolo 42 della l.r. 51/2009 è inserito il seguente:
“8 bis. L’indennità di presenza di cui al comma 8, non è dovuta ai membri del gruppo di valutazione che sono dipendenti della Regione, degli enti del servizio sanitario regionale e dei dipendenti delle università che svolgono funzione assistenziale nel servizio sanitario regionale.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 40.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.