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Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 81

Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla l.r. 51/2009 , alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 8/2006 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 27 dicembre 2012

Art. 5
- Misure di razionalizzazione del sistema di emergenza urgenza territoriale
1. Le centrali operative territoriali, di cui all’articolo 76 ter, comma 2, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale), sono organizzate a livello di area vasta.
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro l’anno 2013, le aziende sanitarie locali, tramite accordi di area vasta, procedono al superamento dei bacini di utenza delle attuali centrali operative 118 di livello aziendale, individuando, in ciascuna area vasta, la centrale operativa unica 118 fra quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nell’ambito degli accordi di area vasta previsti al comma 2, si procede alla rivisitazione del sistema territoriale di emergenza urgenza, privilegiando una maggiore flessibilità organizzativa ed operativa del servizio, mediante l’utilizzo di mezzi di soccorso diversificati ed integrabili.
4. La riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza di cui al comma 3, prevede, in particolare, i seguenti interventi:
a) razionalizzazione della rete dei punti di emergenza sanitaria territoriale presidiati da personale medico ed utilizzo di tale personale nell’ambito del dipartimento di emergenza urgenza;
b) implementazione delle automediche, quali risposte territoriali in grado di sostituire più postazioni di emergenza sanitaria territoriale medicalizzate;
c) implementazione della rete delle ambulanze infermieristiche sul territorio;
d) implementazione della rete di ambulanze abilitate alla defibrillazione precoce sul territorio;
e) avvio del processo di riassetto dei punti di emergenza sanitaria territoriale;
f) attivazione di un sistema regionale di monitoraggio dell’attività, senza costi aggiuntivi, in termini di sicurezza, di appropriatezza, di volumi di attività e di efficacia.
5. Gli interventi di cui al comma 4, tengono conto della popolazione residente, delle caratteristiche territoriali, con indici di correzione per le aree montane ed insulari, della distanza chilometrica dai presidi ospedalieri, della viabilità e dei tempi di percorrenza a prescindere dai confini provinciali e regionali.

Note del Redattore:

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Comma inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 40.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.