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Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 81

Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla l.r. 51/2009 , alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 8/2006 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 27 dicembre 2012

Art. 4
- Misure di razionalizzazione della rete ospedaliera
1. Lo standard dei posti letto ospedalieri per acuti a carico del servizio sanitario regionale, comprensivo della riabilitazione e della lungodegenza, è determinato nella misura di 3,15 posti letto per mille abitanti, assumendo come obiettivo di riferimento un tasso di ospedalizzazione tendenziale pari a centoventi ricoveri annui per mille abitanti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, si procede a una contestuale riorganizzazione dell’offerta dei servizi territoriali alternativi al ricovero ospedaliero.
3. Il piano sanitario e sociale integrato regionale assume come obiettivo per la razionalizzazione della rete ospedaliera lo standard di cui al comma 1, e formula indirizzi alle aziende sanitarie per la pianificazione aziendale attuativa, in conformità a quanto previsto al comma 2, ponendo particolare attenzione ai presidi ospedalieri insulari, montani e a quelli con particolari caratteristiche geografiche e demografiche.

Note del Redattore:

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Comma inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 40.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.