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Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 81

Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla l.r. 51/2009 , alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 8/2006 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 27 dicembre 2012

Art. 2
- Misure di contenimento della spesa inerente i contratti ed accordi per l’acquisto di prestazioni sanitarie dai soggetti accreditati
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché dalle disposizioni di cui all’articolo 122, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012), le aziende sanitarie procedono alla rinegoziazione dei contratti e dei singoli accordi, per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti accreditati per l’assistenza ospedaliera, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di pervenire ad una ulteriore riduzione dell’importo fino al 7 per cento.
2. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 15, comma 14, del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, le aziende sanitarie procedono alla rinegoziazione dei contratti e dei singoli accordi, per l’acquisto di prestazioni sanitarie dai soggetti accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di pervenire ad una ulteriore riduzione dell’importo fino al 9 per cento.
3. Per quanto attiene ai contratti e agli accordi di cui al comma 2, la Giunta regionale formula, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, indirizzi alle aziende sanitarie per la definizione di un nuovo rapporto di collaborazione con i soggetti privati accreditati, al fine di garantire una maggiore appropriatezza, accessibilità e sostenibilità economica dei servizi.

Note del Redattore:

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Comma inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 40.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.