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Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 81

Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla l.r. 51/2009 , alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 8/2006 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 27 dicembre 2012

Art. 15
1. Il comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), è sostituito dal seguente:
“1. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 5, si adeguano alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale entro il termine del 20 marzo 2014.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 40.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.