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Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 81

Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla l.r. 51/2009 , alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 8/2006 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 27 dicembre 2012

Art. 12
- Sostituzione dell’articolo 121 della l.r. 40/2005
1. L’articolo 121 della l.r. 40/2005 è così sostituito:
“Art. 121 - Bilancio preventivo economico annuale.
1. Il bilancio preventivo economico annuale disaggrega la proiezione economica del bilancio pluriennale in relazione alle funzioni ed ai servizi da svolgere, all’articolazione organizzativa dell'azienda sanitaria o ai progetti indicati dal piano attuativo, in modo da evidenziare gli specifici apporti alla formazione delle singole poste previste dal bilancio pluriennale per il primo esercizio del periodo considerato.
2. Il bilancio preventivo economico annuale mette in separata evidenza i servizi socio-assistenziali ed è predisposto in conformità allo schema previsto dalla normativa statale vigente in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria. La Giunta regionale può integrare lo schema di bilancio preventivo economico annuale impartendo ulteriori e più dettagliate indicazioni.
3. Il bilancio preventivo economico annuale è composto:
a) dal conto economico preventivo;
b) da un piano di flussi di cassa mensilizzati;
c) dal piano annuale degli investimenti dettagliato, in coerenza con il piano pluriennale degli investimenti di cui all’articolo 120.
4. Il bilancio preventivo economico annuale è corredato:
a) dal conto economico dettagliato secondo il modello di rilevazione del conto economico delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (modello CE) previsto a livello nazionale;
b) da una nota illustrativa che esplicita i criteri impiegati nella sua elaborazione;
c) da una relazione del direttore generale che evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali e regionali;
d) dalla relazione del collegio sindacale.
5. Le aziende sanitarie possono contrarre obbligazioni giuridiche, nel corso dell'esercizio, nel limite complessivo di tutti i costi relativi alle stesse iscritti nel bilancio preventivo economico annuale.
6. Il superamento del limite di cui al comma 5, può avvenire nel corso dell'esercizio solo nel caso siano preventivamente accertati maggiori ricavi provenienti da risorse nazionali o regionali aggiuntive e comunque nei limiti degli stessi, ovvero a condizione che sussista copertura in maggiori ricavi da iscrivere nel bilancio di esercizio dell'azienda e che sia fornita congrua motivazione in sede di monitoraggio sull’andamento economico della gestione aziendale, di cui all’articolo 121 bis.
7. Il direttore generale può utilizzare risorse correnti per la realizzazione di investimenti nel limite
tassativo previsto nel piano annuale degli investimenti di cui al comma 3, lettera c).
8. Il mancato rispetto dei vincoli di cui ai commi 5, 6, e 7, costituisce elemento negativo ai fini della valutazione del direttore generale ai sensi dell’articolo 37, comma 7 bis, e può costituire grave motivo ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 7, del d.lgs. 502/1992, valutabile ai fini della decadenza del direttore stesso.”.

Note del Redattore:

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Comma inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 40.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.