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Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 81

Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla l.r. 51/2009 , alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 8/2006 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 27 dicembre 2012

Art. 10
- Sostituzione dell’articolo 67 della l.r. 40/2005
1. L’articolo 67 della l.r. 40/2005 è così sostituito:
“Art. 67 - Dipartimento della prevenzione
1. In ciascuna azienda unità sanitaria locale il dipartimento della prevenzione è la struttura preposta alla tutela della salute collettiva; il dipartimento, mediante azioni volte ad individuare e prevenire i rischi presenti negli ambienti di vita e di lavoro, anche attraverso attività di sorveglianza epidemiologica, persegue obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e miglioramento della qualità degli stili di vita.
2. Il dipartimento della prevenzione si articola nelle seguenti unità funzionali, a valenza aziendale:
a) igiene pubblica e della nutrizione;
b) sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;
c) prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
d) medicina dello sport.
3. Il direttore del dipartimento della prevenzione è nominato dal direttore generale su proposta del direttore sanitario. Il direttore del dipartimento negozia con la direzione aziendale il budget complessivo del dipartimento della prevenzione e coadiuva la direzione aziendale nella programmazione delle attività per quanto di propria competenza, svolgendo in particolare i seguenti compiti:
a) promuove lo sviluppo di progetti di collaborazione in ambito regionale con i dipartimenti delle altre aziende, con la finalità di creare una rete regionale delle attività di prevenzione;
b) promuove la definizione dei programmi di formazione e di aggiornamento professionale degli operatori e quelli di comunicazione istituzionale;
c) concorre per quanto di competenza alla definizione dei programmi di educazione alla salute;
d) individua strumenti specifici per il controllo di gestione e per la verifica della qualità delle prestazioni in coerenza con quelli generali definiti dalla direzione aziendale;
e) coordina le attività al fine di assicurare che ogni struttura operi attraverso programmi di lavoro, protocolli e procedure omogenee sul territorio dell’azienda;
f) assicura l’attuazione uniforme sul territorio aziendale degli indirizzi contenuti nella programmazione regionale;
g) garantisce forme coordinate di raccordo con le strutture territoriali dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e con le strutture territoriali dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana.
4. Il responsabile di unità funzionale partecipa al comitato direttivo di cui al comma 5, coadiuvando, per quanto di propria competenza, il direttore di dipartimento nell’esercizio delle sue funzioni; assicura l’attuazione degli indirizzi della programmazione sanitaria e sociale integrata regionale per l’ambito di competenza, è responsabile dell’applicazione delle prescrizioni normative di livello
regionale, nazionale e internazionale; assicura altresì l’omogeneità sul territorio aziendale delle attività di propria competenza, attraverso la predisposizione di appositi protocolli operativi.
5. Presso il centro direzionale è costituito un comitato direttivo del dipartimento che assiste la direzione aziendale nella funzione di pianificazione strategica; il comitato direttivo è presieduto dal direttore del dipartimento ed è costituito dai responsabili delle unità funzionali; allo scopo di garantire il contributo delle varie professionalità presenti nel dipartimento il direttore generale, su
proposta del direttore del dipartimento, individua ulteriori componenti del comitato direttivo di dipartimento. Nelle aziende unità sanitarie locali ove è presente un centro regionale specialistico di laboratorio appartenente alla struttura unica regionale dei laboratori di sanità pubblica, il direttore del centro laboratoristico fa parte del comitato direttivo del dipartimento di prevenzione.
6. La Giunta regionale, attraverso la competente direzione generale, assicura il coordinamento e l’indirizzo delle attività di prevenzione svolte dai dipartimenti di prevenzione, promuovendo la qualità, l’omogeneità e lo sviluppo a rete dei servizi di prevenzione collettiva, anche attraverso l’elaborazione di piani di rilevanza interaziendale e regionale, e favorendo la partecipazione ed il confronto con le parti sociali sugli atti di programmazione e di valutazione dell’attività dei dipartimenti.
7. È istituito presso la competente direzione generale della Giunta regionale un comitato tecnico, nominato dal direttore generale della medesima direzione e presieduto dal responsabile della competente struttura della direzione generale regionale. Al comitato tecnico partecipano i direttori dei dipartimenti della prevenzione delle aziende unità sanitarie locali ed i responsabili dei pertinenti settori della direzione generale regionale e il direttore della struttura regionale unica dei laboratori di sanità pubblica. Il comitato tecnico supporta la Giunta regionale per le attività di cui al comma 6.
8. I dipartimenti della prevenzione possono svolgere in forma associata talune prestazioni, secondo le modalità definite dai comitati di area vasta, sentito il comitato tecnico di cui al comma 7. In particolare ai dipartimenti, eventualmente su scala sovraziendale, viene ricondotta la funzione di sorveglianza epidemiologica.
9. Il piano sanitario e sociale integrato regionale promuove la sperimentazione di modelli organizzativi sovraziendali su obiettivi specifici.
10. Le attività di carattere analitico inerenti la prevenzione collettiva sono svolte dalla struttura organizzativa denominata “laboratorio unico regionale di sanità pubblica” che si articola per sede unica o sede di area vasta.
11. Il laboratorio unico regionale di sanità pubblica esercita tutte le funzioni amministrative e gestionali relative alle attività dei laboratori. La Giunta regionale disciplina, con apposito atto, criteri e modalità per il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali nonché per l’assegnazione del personale al laboratorio unico regionale di sanità pubblica.
12. Il laboratorio unico regionale di sanità pubblica si raccorda funzionalmente con le strutture di laboratorio dell’ARPAT e dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, costituendo una rete integrata regionale dei laboratori per lo svolgimento di attività tendenzialmente esclusive tra i vari laboratori per l’intero territorio regionale.
13. La Giunta Regionale definisce le modalità operative della rete, anche attraverso specifici accordi con i soggetti che ne fanno parte.”.

Note del Redattore:

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Comma inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 40.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.