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Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80

Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 .

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 dicembre 2012





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l) e n), dello Statuto;


Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di presidenza);


Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana);


Visto il parere istituzionale favorevole, con condizioni, della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 27 novembre 2012;


Visto il parere favorevole con condizioni del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 4 dicembre 2012;


Considerato quanto segue:


Per quanto concerne il capo I (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane):


1. Per rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito delle aree rurali, promuovere il contributo positivo dell’agricoltura e delle foreste all’ambiente e al territorio in modo da salvaguardare la biodiversità e la tutela del paesaggio, tutelare e mantenere la risorsa forestale, anche al fine di prevenire dissesti idrogeologici e difendere le zone e le popolazioni di montagna dalle calamità naturali, è necessario procedere alla valorizzazione del patrimonio agricolo-forestale e, in particolare, di quello di proprietà pubblica, creando sinergie con l’imprenditoria privata da sviluppare anche tramite l’istituzione di una “banca della terra”, strumento che comprende anche un inventario completo e aggiornato dell’offerta dei terreni e delle aziende agricole di proprietà pubblica e privata disponibili per essere immessi sul mercato tramite operazioni di affitto o di concessione, nonché i terreni agricoli resi temporaneamente disponibili, in quanto incolti, con specifiche modalità determinate con legge, la cui messa a coltura costituisce necessità per l’incremento dei livelli di sicurezza idraulica ed idrogeologica del territorio;


2. La valorizzazione del patrimonio agricolo-forestale, attuata anche tramite una gestione mirata al maggior utilizzo sostenibile dei beni, oltre a rispondere ad esigenze ambientali e sociali, ha ricadute positive anche in termini di incremento dei proventi derivanti dalla gestione dei beni pubblici; i proventi possono essere reimpiegati per gli interventi di manutenzione e conservazione del territorio, con conseguente diminuzione degli oneri posti annualmente a carico del bilancio regionale per tali interventi;


3. Il processo di valorizzazione, per poter essere efficace, presuppone una gestione ottimale del patrimonio agricolo-forestale e tale obiettivo può essere assicurato solo mediante la definizione di una strategia unitaria su tutto il territorio regionale che sia tesa a rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito delle aree rurali, a valorizzare la multifunzionalità dei settori agroalimentare e forestale e le occasioni legate all’economia verde, incentivando la mobilità fondiaria, la nuova imprenditorialità e il ricambio generazionale in agricoltura. Per rispondere a queste esigenze è necessario affidare ad un unico soggetto il compito di realizzare piani e progetti di valorizzazione unitari su tutto il territorio regionale e di effettuare un coordinamento della gestione finalizzato ad assicurare il rispetto dei piani e progetti di valorizzazione mirati ad assicurare un sempre maggior coinvolgimento dell’imprenditoria privata;


4. L’esigenza di procedere alla valorizzazione del patrimonio agricolo-forestale e di altre superfici agricole e forestali in disponibilità della Regione, anche tramite progetti di economia verde da attuare in sinergia con l’imprenditoria privata, induce ad includere nei piani e progetti di valorizzazione anche l’Azienda regionale agricola di Alberese, nonché l’Azienda di Cesa, già affidata in gestione all’Azienda regionale agricola di Alberese con deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2011, n. 317. Il fine è quello di mantenere nell’ambito della gestione pubblica soltanto le attività finalizzate a rispondere ad esigenze di interesse pubblico, quali la tutela della biodiversità, lo svolgimento di attività di sperimentazione, innovazione e ricerca in agricoltura;


5. Per inserire il processo di valorizzazione del patrimonio agricolo-forestale nell’ambito della razionalizzazione dell’azione regionale e della riduzione della spesa pubblica, è necessario procedere alla trasformazione dell’ente pubblico economico Azienda regionale agricola di Alberese, già titolare dell’omonima azienda agricola, in un nuovo ente pubblico da denominare Terre regionali toscane. Le funzioni relative alla valorizzazione del patrimonio agricolo-forestale, nonché la gestione delle aziende agricole, secondo canoni rispondenti più al perseguimento dell’interesse pubblico che alle logiche imprenditoriali, rendono necessario trasformare l’attuale ente pubblico economico in un ente pubblico non economico che, per sua natura, è preposto allo svolgimento di compiti istituzionali e non è chiamato a perseguire alcun fine di lucro né ad operare su mercati contendibili, se non in via residuale, ovvero nella misura in cui ciò sia necessario per assicurare la sostenibilità delle attività istituzionali;


6. La trasformazione in atto si inserisce nel processo di riorganizzazione dei soggetti regionali che operano nel campo della sperimentazione, innovazione e ricerca in agricoltura avviato con la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per il 2011), con la quale è stata soppressa l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA), in attuazione degli obbiettivi di finanza pubblica e in armonia con i principi di cui all’Sito esternoarticolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 agosto 2012, n. 135 ;


7. L’attuazione del processo di valorizzazione del patrimonio agricolo-forestale implica la realizzazione di interventi finalizzati a tutelare e mantenere i beni; interventi che, come è avvenuto fino ad oggi, vengono svolti dagli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria che operano alle dirette dipendenze delle unioni dei comuni, dei comuni e delle province, preposti alla gestione del patrimonio agricolo-forestale. Per assicurare che anche l’azione degli enti locali sia orientata verso il raggiungimento degli obiettivi determinati in modo unitario su tutto il territorio regionale, viene affidato all’ente Terre regionali toscane anche il compito di assicurare il coordinamento delle attività di gestione svolte da tali enti locali.


Per quanto concerne il capo II (Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”):


8. La revisione della governance del patrimonio agricolo-forestale della Regione, generata dalla trasformazione dell’Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane, induce a rivedere la l.r. 39/2000 per ridefinire il ruolo degli enti locali nella gestione dei beni del patrimonio agricolo-forestale, al fine di assicurare la rispondenza della stessa con gli indirizzi operativi per la gestione dei complessi approvati dall’ente Terre regionali toscane;


9. Dall’esperienza maturata nel decennio di applicazione della l.r. 39/2000 è emersa la necessità di effettuare una revisione dell’articolato, di cui si conferma l’impianto normativo, per introdurre disposizioni nuove in materia di sicurezza del lavoro in bosco e di antincendio boschivo e per chiarire il contenuto di alcune disposizioni che si sono dimostrate di controversa applicazione;


10. Le risoluzioni delle conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa di Strasburgo, Helsinki e Lisbona hanno sancito i principi della gestione forestale sostenibile; la disciplina contenuta nella legge forestale garantisce lo sviluppo equilibrato e sostenibile del bosco e pertanto, tra le finalità perseguite, è opportuno inserire anche l’attuazione della “gestione forestale sostenibile”;


11. I procedimenti amministrativi disciplinati dalla l.r. 39/2000 prevedono l’utilizzo del sistema informativo per la gestione delle attività forestali (SIGAF), introdotto nel 2009 quale strumento di semplificazione per la gestione dei procedimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni e dichiarazioni disciplinate dalla l.r. 39/2000 ; si ritiene opportuno inserire un articolo per prevedere l’uso del SIGAF su tutti i procedimenti amministrativi disciplinati dalla l.r. 39/2000 ;


12. Con la l.r. 65/2010 è stata soppressa l’ARSIA, alla quale la l.r. 39/2000 attribuiva funzioni in materia di ricerca, sperimentazione, divulgazione, educazione, informazione e comunicazione e di gestione del libro regionale dei boschi da seme; si rende pertanto necessario rivalutare l’assegnazione di tali competenze;


13. Per recepire nel sistema del finanziamento degli interventi pubblici sul patrimonio agricolo-forestale le novità determinate dalle funzioni attribuite all’ente Terre regionali toscane, è necessario modificare le disposizioni vigenti; in particolare è necessario prevedere che le risorse, che saranno assegnate agli enti per gli interventi pubblici in amministrazione diretta, vengano determinate tenendo conto degli utili ricavabili dalla gestione del patrimonio predeterminati come obiettivi espressi in termini di proventi dall’ente Terre regionali toscane;


14. Per garantire una riorganizzazione complessiva dell’albo delle imprese agricolo-forestali, anche al fine di semplificare e rendere omogenei gli adempimenti per le imprese che intendono iscriversi all’albo, si ritiene opportuno riportarne la gestione a livello regionale;


15. L’albo regionale delle imprese agricolo-forestali, in questi anni di funzionamento, ha dimostrato di costituire uno strumento utile sia sotto il profilo della qualità del lavoro, che per quanto concerne la sicurezza nei cantieri; al fine di assicurare una sempre maggiore efficacia di tale strumento, si introducono nuovi requisiti di qualificazione, rinviandone la definizione di dettaglio al regolamento regionale;


16. In armonia con i principi dettati dal Protocollo di Kyoto, al fine di mitigare i cambiamenti climatici, è necessario introdurre nella legge gli strumenti per promuovere il mercato volontario dei crediti di carbonio;


17. È necessario intervenire sulle vigenti disposizioni relative alla gestione dei beni del patrimonio agricolo-forestale per coordinarle con le funzioni attribuite all’ente Terre regionali toscane e, in particolare, con la funzione di valorizzazione e coordinamento della gestione dei beni;


18. I proventi derivanti dalla gestione dei beni del patrimonio agricolo-forestale sono destinati ad essere reimpiegati per la valorizzazione, cura e manutenzione del patrimonio stesso; per garantire che l’incremento di tali proventi comporti un risparmio della spesa pubblica, è necessario prevedere un meccanismo che consenta di scomputare tali proventi dalle risorse finanziarie destinate dalla Regione al finanziamento degli interventi pubblici forestali, tra i quali è compresa anche la cura, manutenzione e sorveglianza dei boschi di proprietà della Regione;


19. Per perseguire un maggior equilibrio tra fauna e bosco viene inserita tra le finalità di gestione del patrimonio agricolo-forestale anche la gestione e la valorizzazione faunistico-venatoria da perseguire nel rispetto degli obiettivi generali e delle strategie di intervento per la gestione del territorio agricolo-forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata contenuti nel piano regionale agricolo forestale (PRAF);


20. Per promuovere la competenza e la professionalità delle ditte boschive e favorire la sicurezza sul lavoro, è istituito l’elenco delle ditte boschive al quale possono volontariamente iscriversi le ditte che dimostrano di soddisfare requisiti di competenza, professionalità e riconoscibilità del personale addetto ai lavori che saranno dettagliati nel regolamento forestale;


21. La pronta riconoscibilità degli operatori forestali costituisce un deterrente per contrastare fenomeni di irregolarità sul lavoro e pertanto si introduce l’obbligo, per tutti gli operatori che effettuano interventi su superfici superiori ad un ettaro, di esibire il tesserino di riconoscimento;


22. Dall’esperienza applicativa è emerso che spesso si generano situazioni di incertezza in merito all’individuazione del soggetto competente al rilascio dell’autorizzazione alla trasformazione dei boschi e dei suoli; si rende pertanto necessario definire meglio le tipologie di intervento di competenza delle province e delle unioni di comuni subentrate alle comunità montane, da quelli di competenza del comune;


23. L’abbandono della coltivazione dei terreni agrari, diffusosi su tutto il territorio regionale negli ultimi cinquanta anni, e la conseguente dismissione delle normali pratiche agronomiche, influisce negativamente sull’assetto idrogeologico; per consentire il recupero a fini produttivi dei terreni agrari abbandonati, si facilita la trasformazione del bosco prevedendo una deroga al cosiddetto rimboschimento compensativo;


24. I regolamenti dei parchi e delle riserve naturali di cui alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), hanno ad oggetto anche tutti gli interventi previsti dalla l.r. 39/2000 ; al fine di rendere trasparenti le norme applicabili, è necessario prevedere che, se i regolamenti dei parchi e delle riserve naturali non disciplinano gli aspetti relativi alla gestione forestale, si applicano le norme contenute nel regolamento forestale;


25. É necessario rivedere le disposizioni relative all’organizzazione del coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi per potenziare la capacità operativa del servizio antincendi boschivi regionale anche creando un sistema regionale di addestramento e qualificazione permanente del personale che svolge funzioni decisionali, personale che opera in situazioni di emergenza e di alta pericolosità;


26. L’esperienza applicativa in materia di prevenzione degli incendi boschivi e l’esigenza di attivarsi per impedire il verificarsi di nuovi eventi dannosi per il patrimonio forestale, sempre più frequenti durante i periodi estivi, impongono di rivedere le norme vigenti al fine di rendere più efficaci i divieti imposti sulle aree percorse dal fuoco. Viene introdotta una scadenza annuale entro la quale i comuni devono procedere al censimento delle aree percorse dal fuoco al fine dell’apposizione e della verifica dei divieti operanti su tali aree. Per agevolare i comuni nell’adempimento di tale obbligo, peraltro previsto dalla normativa nazionale, viene istituita una banca dati delle aree regionali percorse dal fuoco. Inoltre viene previsto un potere sostitutivo nel caso di inerzia dei comuni;


27. Il monitoraggio delle sanzioni applicate dalla l.r. 39/2000 è importante per tutte le amministrazioni coinvolte; si prevede, pertanto, l’obbligo di registrare sul SIGAF tutte le contestazioni elevate con riferimento alle violazioni della l.r. 39/2000 e del relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana).


Per quanto concerne il capo III (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 “Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 Legge forestale della Toscana”):


28. L’esigenza di prevedere un ruolo dell’ente Terre regionali toscane nel procedimento per l’alienazione dei beni del patrimonio agricolo-forestale induce a rivedere la norma relativa alle alienazioni.


Per quanto concerne il capo V (Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 “Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di presidenza”):


29. È necessario prevedere forme di collaborazione tra l’ente Parco San Rossore, Migliarino e Massaciuccoli, delegato con la legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di presidenza) all’esercizio delle funzioni amministrative attinenti la gestione della Tenuta, e l’ente Terre regionali toscane, chiamato ad esercitare funzioni di promozione e valorizzazione del patrimonio regionale e quindi anche della Tenuta di San Rossore; la previsione di forme di collaborazione tra i due soggetti impone di modificare la l.r. 24/2000 ;


Per quanto concerne i pareri:


30. Di accogliere il parere istituzionale favorevole, con condizioni, della Prima commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge;


31. Di accogliere il parere favorevole, con condizioni, del Consiglio delle autonomie locali e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge, ad eccezione delle richieste di modifiche relative agli articoli 12 e 27 della l.r. 39/2000 in quanto ritenute non rientranti nella competenza legislativa regionale e delle richieste di modifiche relative agli articoli 10, 26 e 29 sempre della stessa l.r. 39/2000 in quanto ritenute non in linea con le finalità perseguite con l’intervento legislativo;


Approva la presente legge


CAPO I
- Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane
Art. 1
- Oggetto e finalità
1. Al fine di valorizzare il patrimonio agricolo-forestale e altre superfici agricole e forestali in disponibilità della Regione tramite lo sviluppo dell’economia verde in sinergia con l’imprenditoria privata e favorendo la promozione del ricambio generazionale nel settore agricolo-forestale, l’ente pubblico economico già denominato Azienda regionale agricola di Alberese viene trasformato in un ente pubblico denominato ente Terre regionali toscane, di seguito denominato “Ente”.
2. L’Ente è un ente dipendente ai sensi dell’articolo 50 dello Statuto, fornito di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale nonché di patrimonio proprio.
3. L’Ente ha sede legale in Firenze e sede operativa nelle aziende agricole di Alberese e Cesa. L’Ente può istituire altre sedi operative sul territorio regionale.
Art. 2
- Funzioni
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, l’Ente svolge le seguenti funzioni:
a) gestisce la banca della terra di cui all’articolo 3, quale strumento per favorire l’accesso dell’imprenditoria privata, e in particolare dei giovani agricoltori, ai terreni agricoli e forestali;
b) promuove, coordina e attua interventi di gestione forestale sostenibile e di sviluppo dell’economia verde sul territorio della regione;
c) approva, sentiti gli enti gestori e le associazioni rappresentative degli enti locali, indirizzi operativi per la gestione ottimale dei beni del patrimonio agricolo-forestale di cui all’articolo 22 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), e in tale ambito predispone progetti di valorizzazione e determina gli obiettivi da conseguire in termini di proventi;
d) verifica la conformità dei piani di gestione dei complessi agricoli forestali adottati dagli enti gestori ai sensi dell’articolo 30 della l.r. 39/2000 con gli indirizzi operativi di cui alla lettera c), e ne coordina l’attuazione;
e) gestisce le aziende agricole e altre superfici agricole e forestali di sua proprietà o di proprietà della Regione assegnategli in gestione, nelle quali svolge anche attività di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione in campo agricolo e forestale, attività di tutela e valorizzazione delle produzioni agricole e forestali e delle risorse genetiche autoctone toscane attività di promozione della legalità (16)

Parole inserite con l.r. 23 luglio 2020, n. 66, art. 1.

, nonché la gestione del parco stalloni regionale.
2. L’Ente può partecipare a società, cooperative e consorzi aventi finalità compatibili con le funzioni di cui al comma 1.(17)

Comma così sostituito con l.r. 23 luglio 2020, n. 66, art. 1.

Art. 2 bis
Indirizzi per la gestione operativa unitaria delle aziende agricole regionali e di altre superfici agricole gestite da ente Terre regionali toscane o da altri enti dipendenti dalla Regione (18)

Articolo inserito con l.r. 23 luglio 2020, n. 66, art. 2.

1. La Giunta regionale approva indirizzi per la gestione operativa unitaria delle aziende agricole regionali e di altre superfici agricole gestite dall’ente Terre o da altri enti dipendenti dalla Regione.
2. Gli enti conformano i propri atti di programmazione delle attività e gli atti convenzionali di gestione agli indirizzi di cui al comma 1.
Art. 2 ter
Gestione della proprietà della Regione all’interno del perimetro dell’Ente parco regionale della Maremma. (19)

Articolo inserito con l.r. 23 luglio 2020, n. 66, art. 3.

1. Le aziende agricole e le superfici agricole e forestali di proprietà della Regione che insistono all’interno del perimetro dell’Ente parco regionale della Maremma sono assegnate in gestione al medesimo Ente parco.
2. Ai fini della gestione delle aziende agricole e delle superfici agricole di cui al comma 1, l’Ente parco regionale della Maremma, sentite la Comunità del Parco e le rappresentanze sociali di livello locale, adotta un programma pluriennale di gestione agricola che è allegato alla convenzione di cui al comma 3.
3. Per lo svolgimento delle attività agro silvo pastorali, l’Ente parco regionale della Maremma si avvale di ente Terre regionali toscane e stipula a tale fine una convenzione con la Regione e il medesimo ente.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di stipulazione della convenzione di cui al comma 3, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2020.
Art. 3
1. E’ istituita la banca della terra al fine di valorizzare i terreni pubblici e privati, attraverso un loro uso produttivo.
2. La banca della terra contiene un inventario completo e aggiornato dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole di proprietà pubblica e privata disponibili per operazioni di affitto o di concessione, ivi compresi i terreni privati dichiarati temporaneamente disponibili ai sensi dell’articolo 5.
3. La banca della terra contiene altresì una sezione separata dei beni del patrimonio agricolo-forestale destinati alle utilizzazioni di cui all’articolo 26 della l.r. 39/2000 .
4. La banca della terra è gestita dall’Ente tramite il sistema informativo di cui all’articolo 14 bis della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura “ARTEA”).
5. Entro centoventi giorni dalla nomina, il direttore presenta alla Giunta regionale la proposta per il funzionamento della banca della terra.
6. Entro novanta giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 5, la Giunta regionale disciplina con regolamento il funzionamento della banca della terra tenendo conto della proposta medesima e sentite le organizzazioni professionali agricole e cooperative e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. (2)

Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 102.

Art. 4
- Utilizzo dei beni inseriti nella banca della terra
1. L’Ente provvede al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di beni di sua proprietà o di beni affidatigli in gestione con convenzione dalla Regione o da soggetti privati e inseriti nella banca della terra.
2. Gli atti di autorizzazione e di concessione specificano le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio agricolo-forestale e prevedono, in particolare, l’uso per il quale il bene viene dato, la durata dell’autorizzazione o concessione e l’ammontare del canone o corrispettivo che deve essere corrisposto dall’usuario. Gli oneri tributari e fiscali relativi ai beni in concessione gravano sul concessionario.
Art. 5
- Utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti(5)

Regolamento regionale 4 marzo 2014, n. 13/R.

1. In attuazione dei principi e dei criteri della Sito esternolegge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), per favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire l’ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agro-forestali, la Regione valorizza le terre agricole incolte, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali.
2. Si considerano abbandonati o incolti:
a) i terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno tre anni, ad esclusione dei terreni oggetto di impegni derivanti dalla normativa europea;
b) i terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo in cui si sono insediate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione di quelli considerati bosco ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera c), della l.r. 39/2000 .
3. I comuni, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8, effettuano il censimento dei terreni abbandonati o incolti presenti nel proprio territorio e lo trasmettono all’Ente. Decorso inutilmente tale termine le province e le unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle comunità montane) e della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), provvedono direttamente a tale censimento ai fini dell’inserimento dei terreni nella banca della terra, da effettuarsi entro i successivi novanta giorni.
4. L’Ente coordina le attività tecnico-amministrative finalizzate all’inserimento dei terreni nella banca della terra.
5. L’Ente provvede all’approvazione del piano di sviluppo per la coltivazione dei terreni individuati quali abbandonati o incolti, redatto dai soggetti che fanno richiesta di assegnazione dei terreni medesimi e che si obbligano a coltivarli in forma singola o associata in conformità al piano di sviluppo allegato alla richiesta. Il piano è redatto e approvato secondo i criteri e le procedure definite dal regolamento di cui al comma 8.
6. L’approvazione del piano consente al comune l’occupazione temporanea e non onerosa dei terreni, per il periodo di efficacia del piano, ai fini della loro concessione ai privati richiedenti e titolari del piano di sviluppo approvato. Ai proprietari i cui terreni sono stati oggetto di assegnazione è dovuto il canone stabilito secondo i criteri determinati dal regolamento di cui al comma 8.
7. I proprietari e gli aventi diritto, entro il termine stabilito dal regolamento di cui al comma 8, possono chiedere di coltivare direttamente i terreni allegando alla richiesta il piano di sviluppo da loro redatto e presentato secondo i criteri definiti dal regolamento di cui al comma 8.
8. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, in osservanza dei principi e dei criteri degli articoli 4, 5 e 6 Sito esternodella l. 440/1978 , sono definite:
a) norme tecniche e procedure per l’effettuazione del censimento dei terreni;
b) criteri per l’adeguata pubblicità degli elenchi dei terreni individuati quali abbandonati o incolti;
c) procedure per la notifica ai proprietari e agli aventi diritto dell’avvenuto censimento;
d) termini per la presentazione di osservazioni, richieste di cancellazione o richieste di inserimento di terreni negli elenchi;
e) criteri per la redazione e approvazione del piano di sviluppo di cui al comma 5;
f) criteri per l’ammissibilità delle domande di assegnazione dei terreni abbandonati e incolti, per la loro assegnazione, ivi inclusi i criteri per la selezione dei richiedenti;
g) criteri di determinazione dei canoni dovuti ai proprietari dei terreni assegnati;
h) criteri e modalità di controllo da parte dell’Ente sull’attuazione dei piani di sviluppo di cui ai commi 5 e 7, e procedure per la riassegnazione dei terreni non coltivati in loro conformità;
i) criteri per il recupero delle spese sostenute dai comuni ai sensi del comma 9;
j) modalità per il coordinamento delle attività tecnico-amministrative di cui al comma 4.
9. Qualora i terreni abbandonati o incolti inseriti nella banca della terra non siano oggetto di richieste di coltivazione, il comune ha facoltà di provvedere direttamente agli interventi necessari ai fini della tutela degli interessi di cui al comma 1, come definiti da un piano di intervento redatto dall’Ente. In tal caso il comune provvede al recupero delle spese secondo i criteri determinati dal regolamento di cui al comma 8.
Art. 6
- Organi
1. Sono organi dell’Ente:
a) il direttore;
b) il collegio dei revisori.
1 bis. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). (7)

Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 82.

Art. 7
1. Il direttore dell’Ente è nominato dal Presidente della Giunta regionale fra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica e gestionale nelle materie di competenza dell’Ente.
2. L'incarico di direttore ha durata coincidente con quella della legislatura.
3. Il trattamento economico del direttore è determinato in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.
4. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato.
5. L'incarico di direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito, sono a carico del bilancio dell’Ente.
6. Nel caso in cui l’incarico di direttore sia conferito a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l’amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull’intero trattamento economico corrisposto dall’Ente Terre regionali toscane, comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da essa sostenuto all’Ente stesso, che procede al recupero della quota a carico dell’interessato.
7. Nel caso in cui l’incarico di direttore sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all'Ente il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l'Ente provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.
8. Il trattamento contributivo di cui ai commi 6 e 7 esclude ogni altra forma di versamento.
8 bis. La valutazione del direttore dell’Ente è effettuata dalla Giunta regionale su proposta dell’Organismo indipendente di valutazione. (9)

Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 51.

9. Il contratto del direttore dell’Ente può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 15, comma 4 della l.r. 5/2008, per i seguenti motivi:
a) grave perdita del conto economico;
b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma annuale di attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore.
b bis) valutazione negativa, effettuata ai sensi del comma 8 bis, sul conseguimento degli obiettivi definiti dal piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all’articolo 10 bis; (10)

Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 51.

b ter) mancata adozione del bilancio di previsione o del bilancio di esercizio oppure adozione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai termini previsti all’articolo 11, commi 3 e 7, per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore. (10)

Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 51.

Art. 8
- Attribuzioni del direttore
1. Il direttore rappresenta legalmente l’Ente ed è responsabile della gestione complessiva del medesimo. E’ tenuto ad attuare gli indirizzi della Giunta regionale.
2. In particolare il direttore:
a) adotta il regolamento di organizzazione e contabilità e propone alla Giunta regionale la proposta di dotazione organica da destinare all’Ente;
a bis) adotta la proposta di piano delle attività, di cui all’articolo 10(11)

Lettera inserita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 52.

a ter) adotta la proposta di piano della qualità della prestazione organizzativa e di relazione sulla qualità della prestazione, di cui all’articolo 10 bis; (11)

Lettera inserita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 52.

b) adotta il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio;(12)

Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 52.

c) costituisce e modifica le strutture interne, nomina e revoca i responsabili e assegna le risorse umane necessarie;
d) adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività dell’Ente.
3. Il direttore cura i rapporti tra l’Ente e gli organi della Regione e presenta annualmente alla Giunta regionale, che la trasmette al Consiglio regionale, una relazione sull’attività svolta dall’Ente.
Art. 9
- Collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori legali, nominati dal Consiglio regionale, che ne individua anche il presidente.
2. Il collegio dei revisori resta in carica per cinque anni.
3. Il collegio dei revisori verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali anche collaborando con l’organo di vertice, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.
4. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza da parte dell'Ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all'Sito esternoarticolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'Sito esternoarticolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.
5. La relazione con la quale il collegio dei revisori esprime il parere sul bilancio preventivo dell'Ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.
6. Il collegio dei revisori esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all'Sito esternoarticolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
7. Il collegio dei revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.
8. Il collegio dei revisori presenta semestralmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione finanziaria e amministrativa dell'Ente.
9. Al presidente del collegio dei revisori spetta un'indennità annua pari al 5 per cento dell'indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale.
10. Ai membri del collegio dei revisori spetta un'indennità annua pari al 4 per cento dell'indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale.
11. Al presidente e ai membri del collegio dei revisori residenti in comuni diversi dalla sede dell'Ente è dovuto il rimborso spese nella misura prevista per i dirigenti regionali.
Art. 10
1. La Giunta regionale, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali, le organizzazioni professionali agricole e cooperative e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro il 31 ottobre di ogni anno, definisce, sulla base delle risorse disponibili, nel rispetto degli atti di programmazione regionale, le direttive per la redazione della proposta del piano delle attività, di cui al comma 2.
2. La proposta di piano annuale con proiezione triennale, adottata dal direttore, definisce gli indirizzi operativi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c).
3. La proposta di piano di cui al comma 2, è trasmessa alla Giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno.
4. Entro i termini previsti per l’invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul bilancio preventivo economico di cui all’articolo 11, commi 3 e 4, la Giunta regionale provvede all’approvazione del piano di cui al comma 2, previa verifica del rispetto delle direttive regionali di cui al comma 1 e lo trasmette al Consiglio regionale.
5. La Giunta regionale prescrive al direttore dell’Ente la modifica del piano delle attività nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire l’allineamento dello stesso al bilancio preventivo economico approvato ai sensi dell’articolo 11, comma 5, a seguito del parere del Consiglio regionale.
6. Il direttore presenta alla Giunta regionale una relazione sull’avanzamento del piano secondo le indicazioni contenute nel piano stesso.
Art. 10 bis
Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione (14)

Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 54.

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'Ente definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basano la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del direttore. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell’Ente.
2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto dal direttore in coerenza con il programma di attività di cui all'articolo 10 ed è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
3. La Giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 1/2009, definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1.
4. Il direttore, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dalla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.
Art. 11
1. L’esercizio finanziario dell’Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
3. Il bilancio preventivo economico è adottato dal direttore dell’Ente e trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.
4. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all’Ente, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L’Ente trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.
5. Entro quindici giorni dall’acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il bilancio.
6. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal direttore alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla relazione del collegio dei revisori. La Giunta regionale effettua l’istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 3 e 4. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.
7. Il bilancio di previsione è corredato da una relazione del direttore che evidenzia tra l’altro i rapporti tra il piano delle attività e le previsioni economiche.
8. Il bilancio di esercizio è corredato dai bilanci delle società dallo stesso Ente eventualmente partecipate e da una relazione del direttore che evidenzia i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.
Art. 12
- Entrate
1. Le entrate dell’Ente sono costituite da:
a) il contributo annuale per le spese di funzionamento;
b) i finanziamenti della Regione finalizzati alle attività del piano annuale secondo quanto previsto dal documento di economia e finanza regionale (DEFR); (20)

Parole così sostituite con l.r. 23 luglio 2020, n. 66, art. 4.

c) i proventi derivanti dalla gestione delle aziende agricole e delle altre superfici agricole e forestali;
d) i proventi ricavati dalle utilizzazioni di cui all’articolo 4;
e) altri contributi regionali, statali e comunitari;
f) il ricorso al credito, nel rispetto delle prescrizioni sul ricorso ad operazioni finanziarie e patrimoniali contenute nell’articolo 8 della l.r. 65/2010 ;
g) ulteriori entrate eventuali.
Art. 13
- Patrimonio
1. L’Ente ha un proprio patrimonio immobiliare e mobiliare determinato nella fase iniziale dai beni e dai rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’Azienda regionale agricola di Alberese.
Art. 14
- Personale
1. La dotazione organica è determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del direttore ed è composta da personale tecnico, amministrativo e operaio.
2. Per il funzionamento dell’Ente può essere assegnato dalla Giunta regionale personale appartenente al ruolo organico della Giunta regionale.
3. Al personale già in servizio presso l’Azienda regionale agricola di Alberese, alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’agricoltura.
4. L’Ente può avvalersi anche di personale distaccato dagli enti locali.
Art. 15
Abrogato.
Art. 16
- Norme transitorie
1. In fase di prima applicazione il direttore dell’Ente è nominato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Entro sessanta giorni dalla nomina del direttore la Giunta definisce, su proposta del direttore, il fabbisogno di personale dell'Ente, assegna le unità di personale e il dirigente a cui affidare la responsabilità della struttura competente allo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d). Contestualmente la Giunta regionale approva gli indirizzi di cui all’articolo 10 comma 1.
3. A conclusione degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, ed al fine di razionalizzare la spesa pubblica, la Giunta regionale procede all'adeguamento del modello organizzativo dei propri uffici apportando le opportune riduzioni.
4. La gestione commissariale dell’Azienda regionale agricola di Alberese, di cui all’articolo 2 della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 55 (Disposizioni in materia di permanenza in carica degli organi di alcuni enti e organismi regionali), è prorogata fino alla nomina di cui al comma 1, per la gestione ordinaria dell’Azienda regionale agricola di Alberese.
5. Il collegio dei revisori dell’Ente è nominato entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
6. Il collegio dei revisori dell'Azienda regionale agricola di Alberese resta in carica fino alla nomina di cui al comma 5.
7. Le risorse dell'Azienda regionale agricola di Alberese destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui all’articolo 14, comma 3, relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dirigenti, gli impiegati e gli operai agricoli e al contratto integrativo provinciale, confluiscono per l'intero importo tra le risorse dell'Ente destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività.
Art. 17
- Norme finali
1. L’Ente esercita le funzioni di cui all’articolo 2, a decorrere dalla nomina di cui all’articolo 16, comma 1, e da tale data tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’Azienda regionale agricola di Alberese sono trasferiti all’Ente.
2. Il commissario di cui all’articolo 16, comma 4, procede alla redazione del bilancio finale di esercizio e alla ricognizione del patrimonio mobiliare e immobiliare.
3. Il bilancio finale di esercizio e l'atto di ricognizione di cui al comma 2, sono trasmessi alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla nomina del direttore. La Giunta regionale trasmette il bilancio finale di esercizio al Consiglio regionale per l'approvazione.
4. Al trasferimento dei beni mobili e immobili si procede mediante verbali di consegna sottoscritti dalle parti. Tali verbali costituiscono titolo per aggiornare i pubblici registri.
5. Entro il 30 giugno 2013 il direttore adotta il bilancio preventivo dell’Ente e il piano delle attività sulla base degli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.
6. Il bilancio preventivo economico, corredato dalla relazione del collegio dei revisori, è trasmesso dal direttore alla Giunta regionale che l’approva, previo parere del Consiglio regionale, entro trenta giorni dal ricevimento.
Art. 18
- Norma finanziaria
1. Il contributo annuale per le spese di funzionamento è determinato annualmente con legge di bilancio.
2. Per l’anno 2013 la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione annuale, proporzionalmente ai mesi effettivi di attività dell’Ente, per fare fronte alle esigenze finanziarie per l’avvio delle attività dell’Ente e comunque senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Art. 19
- Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno 2013, invia alla commissione consiliare competente una prima relazione contenente informazioni su:
a) lo stato di attuazione delle attività preliminari all’istituzione della banca della terra;
b) la situazione relativa alla definizione degli indirizzi operativi per la gestione ottimale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c).
2. La Giunta regionale, entro il 30 novembre 2014, invia alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione delle legge, contenente in particolare:
a) una prima stima della consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio agricolo-forestale inserito nella banca della terra;
b) lo stato di attuazione delle procedure di verifica della rispondenza delle concessioni esistenti agli indirizzi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c);
c) lo stato di attuazione delle procedure di aggiornamento dei piani di gestione agli indirizzi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c).
3. La Giunta regionale, entro il 31 marzo 2016, e successivamente con cadenza triennale, invia alla commissione consiliare competente una relazione sui principali risultati ottenuti, in particolare in termini di riduzione di costi e di promozione ed utilizzo della banca della terra ai fini della realizzazione delle politiche per lo sviluppo agro-forestale.
Art. 20
- Abrogazioni
1. La legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell’Azienda regionale agricola di Alberese), è abrogata dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana del decreto di nomina del direttore.
2. Sono o restano abrogate, dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana del decreto di nomina del direttore, le seguenti leggi e disposizioni:
a) legge regionale 10 dicembre 2001, n. 60 (Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 "Istituzione dell'Azienda regionale agricola di Alberese");
b) legge regionale 10 maggio 2002, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 "Istituzione dell'Azienda regionale agricola di Alberese”);
c) articoli 53, 54, 55, 56 e 57 della legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009);
d) articolo 3 della legge regionale 20 luglio 2012, n. 39 (Disposizioni in materia di revisori dei conti e di contabilità e bilancio negli enti e agenzie regionali. Modifiche alle l.r. 24/1994 , 83/1995, 59/1996, 65/1997, 60/1999, 6/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 23/2012);
e) articoli 19, 20, 21, 22 e 23 della legge regionale 24 ottobre 2008, n. 56 (Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”. Revisione della normativa regionale in materia di nomine e designazioni ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della l.r. 5/2008 );
f) articolo 67 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009);
g) articoli 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 29 giugno 2011, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 “Legge finanziaria per l’anno 2011”. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 41/2005, 35/2006 e 55/2010);
h) articolo 2 della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 55 (Disposizioni in materia di permanenza in carica degli organi di alcuni enti e organismi regionali);
i) articoli 65, 66, 67, 68, 69 e 70 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012).
CAPO II
- Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana)
Art. 21
- Modifiche all’ articolo 1 della l.r. 39/2000
1. Dopo la lettera c ter) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), è aggiunta la seguente:
c quater) attua ed esplicita i principi di gestione forestale sostenibile;
”.
c quinquies) detta disposizioni per l’amministrazione del patrimonio agricolo-forestale al fine di orientare la gestione produttiva degli enti competenti verso obbiettivi di sostenibilità ambientale, di accrescimento della biodiversità animale e vegetale, di uso sociale,
didattico, culturale e ricreativo e di promozione dell’economia locale.”
.
Art. 22
- Inserimento dell’ articolo 3 bis nella l.r. 39/2000
1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
Art. 3 bis - Sistema informativo per le procedure amministrative
1. Per le procedure amministrative di cui alla presente legge è utilizzato il sistema
informativo denominato sistema informativo per la gestione delle attività forestali (SIGAF) che opera all’interno del sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) e dell’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui agli articoli 2 e 3
della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23
(Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura), ed è conforme alle disposizioni e agli standard di cui alla
legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54
(Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza).
”.
Art. 23
- Modifiche all’ articolo 4 della l.r. 39/2000
1. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 39/2000 la parola: “
operai
” è sostituita dalle seguenti: “
addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
”.
Art. 24
- Modifiche all’ articolo 7 della l.r. 39/2000
1. Al comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 39/2000 dopo le parole: “
comma 1.
” sono aggiunte le seguenti: “
In particolare per quanto riguarda il patrimonio regionale tali inventari possono riguardare ogni aspetto che si pone in relazione, anche indiretta, con il bosco e con gli usi plurimi ai quali è destinato il patrimonio stesso, ai sensi dell’articolo 1.
”.
Art. 25
- Modifiche all’ articolo 8 della l.r. 39/2000
Art. 26
- Modifiche all’ articolo 9 della l.r. 39/2000
1. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 39/2000 le parole: “
e all’ARSIA.
” sono sostituite dalle seguenti: “
, all’ente Terre regionali toscane e agli enti parco regionali.
”.
Art. 27
- Modifiche all’ articolo 10 della l.r. 39/2000
1. Il comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
3. L'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è di competenza delle province e delle unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della
legge regionale 26 giugno 2008, n. 37
(Riordino delle Comunità montane) e della
legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68
(Norme sul sistema delle autonomie locali), salvo diverse disposizioni della presente legge.
”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
3 bis. I soggetti di cui al comma 3, entro il 31 dicembre di ogni anno, presentano alla Giunta regionale un piano annuale degli interventi da attuare nell’annualità successiva.
”.
3. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 10 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
3 ter. Il piano annuale degli interventi di cui al comma 3 bis, per gli interventi ricadenti nei complessi di cui all’articolo 22, costituisce attuazione dei piani di gestione di cui all’articolo 30 e si conforma agli indirizzi approvati dall’ente Terre regionali toscane ai sensi dell'
articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80
(Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane e modifiche alla
l.r. 39/2000
, alla
l.r. 77/2004
e alla
l.r. 24/2000
).
”.
4. Dopo il comma 3 ter dell’articolo 10 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
3 quater. I piani annuali di cui all’articolo 3 bis, vengono finanziati con le risorse del PRAF. La determinazione delle risorse da assegnare tiene conto della quantificazione degli obiettivi da conseguire in termini di proventi derivanti dalla gestione del patrimonio agricolo-forestale determinati dall’ente Terre regionali toscane ai sensi dell’
articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 80/2012
.
”.
Art. 28
- Modifiche all’ articolo 13 della l.r. 39/2000
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 39/2000 sono aggiunte le parole: “
ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227
(Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’
Sito esternoarticolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57
).
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
3. L'Albo è tenuto dalla Giunta regionale.
”.
3. Il comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
4. La Giunta regionale definisce con apposito regolamento ulteriori requisiti per l'iscrizione, la
sospensione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'Albo tenendo conto dei seguenti criteri:
a) disponibilità di personale tecnico operativo idoneo, attrezzature e mezzi tecnici adeguati e documentata esperienza lavorativa nel settore;
b) requisiti generali per l’affidamento di lavori di cui all’
Sito esternoarticolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
c) rispetto delle norme contenute nella presente legge;
d) regolare esecuzione dei lavori finanziati dalla Regione o che hanno fruito del contributo regionale;
e) possesso di certificazioni di processo o di qualità ambientale o di sicurezza e di responsabilità sociale.
”.
Art. 29
- Sostituzione dell’ articolo 14 della l.r. 39/2000
1. L’articolo 14 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
Art. 14 - Convenzioni con le pubbliche amministrazioni
1. Interventi per importi fino a 50.000,00 euro, esclusi gli oneri fiscali, sono prioritariamente affidati, tramite convenzione, a imprenditori agricoli, singoli od associati, che conducono aziende agricole.
2. Per l'attuazione degli interventi, gli imprenditori agricoli di cui al comma 1, devono, in via esclusiva, impiegare il lavoro proprio e dei familiari ed utilizzare macchine ed attrezzature di loro proprietà od in loro possesso.
3. Nell'individuazione dei concorrenti è privilegiata la vicinanza dell'azienda agricola alla zona d'intervento. Ad uno stesso imprenditore non possono essere affidati da uno stesso ente, nel medesimo anno, interventi d'importo complessivo superiore a 50.000,00 euro, esclusi gli oneri fiscali.
4. Interventi per lavori e servizi attinenti, d'importo fino a 300.000,00 euro, esclusi gli oneri fiscali, sono prioritariamente affidati, anche tramite convenzione, a cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, che, per statuto, esercitano attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale ed, in genere, del territorio e degli ambienti rurali.
5. Ad una stessa cooperativa non possono essere affidati da uno stesso ente, nel medesimo anno, interventi d'importo complessivo superiore a 300.000,00 euro, esclusi gli oneri
fiscali.
6. La Giunta regionale può indicare ulteriori requisiti tecnici e professionali degli imprenditori di cui al comma 1, e delle cooperative di cui al comma 4.
7. Gli enti competenti compilano e tengono aggiornato l'elenco degli imprenditori e
delle cooperative che, in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo, richiedono l'affidamento dei lavori e lo comunicano alla Giunta regionale unitamente alle proposte d'intervento previste dagli atti della programmazione regionale.
8. La Giunta regionale, con deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, aggiorna gli importi limite di cui al presente articolo.
”.
Art. 30
- Modifiche all’ articolo 21 della l.r. 39/2000
1. Alla fine del comma 5 dell’articolo 21 della l.r. 39/2000 sono aggiunte le parole: “
In particolare promuove la certificazione forestale dei boschi facenti parte del patrimonio regionale sostenendo ed incentivando gli enti competenti che la ottengono.
”.
Art. 31
- Inserimento dell’ articolo 21 bis nella l.r. 39/2000
1. Dopo l’articolo 21 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
Art. 21 bis - Mercato volontario dei crediti ambientali e di carbonio
1. La Regione promuove il mercato volontario dei crediti ambientali e di carbonio generati anche tramite progetti di imboschimento e la gestione forestale sostenibile.
2. La certificazione e la compensazione dei crediti ambientali e di carbonio possono essere incluse tra gli interventi di cui all’articolo 17, comma 2.
”.
Art. 32
- Modifiche all’ articolo 22 della l.r. 39/2000
1. Al comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 39/2000 le parole: “
alla
legge regionale 16 maggio 1991, n. 20
(Demanio e patrimonio della Regione Toscana) e successive modificazioni
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla
legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77
(Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla
legge regionale 21 marzo 2000, n. 39
Legge forestale della Toscana)
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 39/2000 è aggiunto il seguente:
2 bis. Il coordinamento della gestione ottimale e della valorizzazione dei beni del patrimonio agricolo-forestale è di competenza dell’ente Terre regionali toscane di cui alla
l.r. 80/2012
.
”.
Art. 33
- Modifiche all’ articolo 23 della l.r. 39/2000
1. Al comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 39/2000 le parole: “
interesse locale
” sono sostituite dalle seguenti: “
valorizzazione del patrimonio pubblico con finalità sociali, culturali ed economiche.
”.
Art. 34
- Modifiche all’ articolo 24 della l.r. 39/2000
1. Il comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
2. La proposta d’acquisto può essere avanzata dall’ente gestore all’ente Terre regionali toscane che esprime il proprio parere e lo trasmette alla Regione.
”.
Art. 35
- Modifiche all’ articolo 25 della l.r. 39/2000
1. Il comma 4 dell’articolo 25 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
4. L’ente gestore di cui all’articolo 29, riceve le proposte e le domande di
affidamento dei beni, le istruisce e le trasmette all’ente Terre regionali toscane che esprime un parere vincolante.
”.
Art. 36
- Modifiche all’ articolo 26 della l.r. 39/2000
1. Il comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
1. Sulla base di quanto previsto nei piani di gestione di cui all’articolo 30, l’ente gestore di cui all’articolo 29, procede al rilascio delle concessioni temporanee sui beni del patrimonio agricolo-forestale.
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
2. Gli atti di autorizzazione e di concessione specificano le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio agricolo-forestale e prevedono, fra l’altro, l’uso per il quale il bene viene dato, la durata della autorizzazione o concessione e l’ammontare del canone o corrispettivo che deve essere corrisposto dall’usuario.
”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
2 bis. Gli oneri tributari e fiscali relativi ai beni in concessione gravano sul concessionario.”.
Art. 37
- Modifiche all’ articolo 27 della l.r. 39/2000
h bis) gestione e valorizzazione faunistico-venatoria;
”.
Art. 38
- Modifiche all’ articolo 28 della l.r. 39/2000
1. Il comma 2 dell’articolo 28 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
2. I complessi del patrimonio agricolo-forestale sono definiti, sentiti gli enti interessati, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’ente Terre regionali toscane.
”.
Art. 39
- Sostituzione dell’ articolo 29 della l.r. 39/2000
1. L’articolo 29 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
Art. 29 - Amministrazione dei complessi agricolo-forestali
1. La competenza a gestire i complessi agricolo-forestali di cui all’articolo 28 è delle unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi delle leggi regionali 37/2008 e 68/2011, per quanto riguarda i complessi esistenti nei rispettivi territori, e dei comuni per gli altri complessi che la esercitano in conformità ai piani di cui all’articolo 30.
2. Per i complessi ricadenti nell'ambito di due o più enti, la competenza a gestire è delle unioni di comuni o del comune nel cui ambito territoriale ricade almeno il 70 per cento della superficie del complesso medesimo.
3. Gli enti gestori sono indicati nel provvedimento di cui all’articolo 28, comma 2.
4. La Giunta regionale, qualora ricorrano particolari esigenze di carattere funzionale, economico o ambientale, su proposta dell’ente Terre regionali toscane, può affidare la gestione a soggetti pubblici diversi da quelli di cui al comma 1.
5. La Giunta regionale può procedere alla revoca della competenza a gestire i beni
nel caso in cui la gestione non sia conforme agli indirizzi di cui all’
articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 80/2012
. In tal caso i beni vengono affidati all’ente Terre regionali toscane.
”.
Art. 40
- Sostituzione dell’ articolo 30 della l.r. 39/2000
1. L’articolo 30 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
Art. 30 - Piani di gestione del patrimonio agricolo-forestale
1. Le funzioni di cui all’articolo 29, comma 1, sono svolte sulla base di un piano di gestione conforme agli indirizzi approvati dall’ente Terre regionali toscane ai sensi dell’
articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 80/2012
.
2. Il piano di gestione definisce:
a) la coltura e l’assestamento dei boschi;
b) la ripresa legnosa e il piano dei tagli;
c) l’uso e la coltivazione dei terreni non boscati e le produzioni extra-silvane;
d) l’assestamento faunistico;
e) l’uso dei fabbricati;
f) la conservazione attiva dei beni con particolare destinazione d’uso;
g) le utilizzazioni dei beni di cui all’articolo 26.
3. Il piano di gestione è riferito ad un periodo minimo di dieci anni e può essere aggiornato, nell’arco temporale della sua validità, con le stesse procedure con cui è stato approvato.
4. L’ente gestore adotta il piano e lo presenta all’ente Terre regionali toscane. Qualora non si tratti dell’ente medesimo il piano è presentato anche all’ente competente ai sensi dell’articolo 47,
comma 2, che esprime il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento comunicandolo all’ente gestore e all’ente Terre regionali toscane. Per i complessi ricadenti in tutto o in parte nell'ambito di un parco nazionale, regionale, provinciale o di una riserva naturale, il piano è trasmesso altresì all'ente parco o all'organismo di gestione ai fini del nulla osta di cui all'
Sito esternoarticolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394
(Legge quadro sulle aree protette). L'ente parco o l'organismo di gestione trasmette il nulla osta o il parere all’ente Terre regionali toscane.
5. L’ente Terre regionali toscane verifica la conformità del piano agli indirizzi di cui all’
articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r.80/2012
e comunica gli esiti della verifica all’ente
competente.
6. Nel caso in cui l’ente Terre regionali toscane verifichi la non conformità del piano, l’ente gestore provvede ad una nuova adozione del piano.
7. Il piano diventa efficace nel momento in cui l’ente competente riceve la comunicazione della verifica di conformità dall’ente Terre regionali toscane.
8. Fino all’approvazione del piano di gestione e per gli interventi non previsti dal piano di gestione aventi carattere straordinario e di eccezionalità, i tagli boschivi e gli altri interventi sono autorizzati dall’ente Terre regionali toscane, su presentazione di specifico progetto da parte dell’ente che amministra il complesso agricolo-forestale, fatte salve le autorizzazioni di legge.
”.
Art. 41
- Inserimento dell’ articolo 30 bis nella l.r. 39/2000
1. Dopo l’articolo 30 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
Art. 30 bis - Utilizzazione del patrimonio agricolo-forestale a fini faunistico-venatori
1. Il patrimonio agricolo-forestale è utilizzato ai fini faunistici e faunistico-venatori in
coerenza con gli obiettivi generali e le strategie di intervento per la gestione del territorio agricolo
forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata contenuti nel PRAF e con le modalità stabilite per ogni complesso forestale di cui all’articolo 28, con deliberazione della Giunta regionale.
2. La deliberazione di cui al comma 1, è predisposta sulla base delle proposte avanzate dall’ente Terre regionali toscane ed è adottata previa acquisizione del parere dell’Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
3. Dalle attività di cui al comma 1 possono derivare proventi della gestione da impiegare secondo l’articolo 31.
”.
Art. 42
- Sostituzione dell’ articolo 31 della l.r. 39/2000
1. L’articolo 31 della l.r. 30/2000 è sostituito dal seguente:
Art. 31 - Proventi della gestione
1. I proventi ricavati dalla gestione dei beni agricolo-forestali sono incassati dagli enti gestori che trasmettono trimestralmente alla Regione e all’ente Terre regionali toscane una rendicontazione dettagliata, corredata dalla documentazione attestante tutte le entrate.
2. I proventi vengono destinati ad interventi di conservazione, miglioramento e potenziamento dei beni stessi e ripartiti tra la Regione e l’ente gestore nel modo seguente:
a) 45 per cento all’ente gestore;
b) 55 per cento alla Regione.
3. La quota di proventi di competenza regionale viene scomputata dalle risorse per il finanziamento dei piani annuali degli interventi, di cui all’articolo 10, comma 3 quater, presentati dagli enti gestori.
”.
Art. 43
- Inserimento dell’ articolo 38 bis nella l.r. 39/2000
1. Dopo l’articolo 38 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
Art. 38 bis - Elenco regionale delle ditte boschive
1. E’ istituito l’elenco regionale delle ditte boschive nel quale possono iscriversi tutte le imprese operanti sul territorio regionale, ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 7 del d.lgs. 227/2001
.
2. La Giunta regionale definisce con apposito regolamento le modalità di accesso e di tenuta dell’elenco, i requisiti di iscrizione, di rinnovo, di sospensione e di cancellazione tenendo
conto in particolare dell’identificazione, competenza e professionalità degli addetti.
3. L’elenco di cui al comma 1, è tenuto, tramite l’utilizzo del SIGAF, dalle province e dalle unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della
l.r. 37/2008
e
della l.r. 68/2011
.
”.
Art. 44
- Modifiche all’ articolo 39 della l.r. 39/2000
1. Al comma 3 dell’articolo 39 della l.r. 39/2000 le parole: “
all'
Sito esternoarticolo 17 della l. 183/1989 ” sono sostituite dalle seguenti: “
all’
Sito esternoarticolo 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale)
”.
8) la definizione di castagneti da frutto e di sugherete, e la loro coltura e ricostituzione
”.
3. Dopo il numero 8) della lettera a) del comma 4 dell’articolo 39 è aggiunto il seguente:
8 bis) il contenuto e le modalità di utilizzo del tesserino di identificazione di cui all’articolo 47, comma 6 quinquies.
”.
Art. 45
- Modifiche all’ articolo 40 della l.r. 39/2000
1. Il comma 2 bis dell’articolo 40 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
2 bis. Le province, le unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi
della
l.r. 37/2008
e
della l.r. 68/2011
e gli enti parco regionali, nella disciplina di cui al comma 2, prevedono l’utilizzo del SIGAF.
”.
Art. 46
- Modifiche all’ articolo 42 della l.r. 39/2000
c) la realizzazione di movimenti di terreno che possano alterare la stabilità dei terreni agricolo-forestali e la regimazione delle acque connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi;
”.
d bis) la realizzazione delle opere individuate dal piano antincendi boschivi di cui all’articolo 49.
”.
3. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 42 della l.r. 39/2000 dopo le parole: “
opere costruttive
“ sono aggiunte le seguenti: “
diverse da quelle di cui al comma 4;
”.
b) la realizzazione di opere o infrastrutture e i movimenti di terreno che possano alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque diversi da quelli di cui al comma 4.
”.
Art. 47
- Modifiche all’ articolo 44 della l.r. 39/2000
1. Il comma 2 dell’articolo 44 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano nelle aree assimilate a bosco di cui all’articolo 3, comma 4, e nei paesaggi agrari e pastorali d'interesse storico coinvolti da processi di
forestazione e rinaturalizzazione da non più di cinquanta anni oggetto di recupero a fini
produttivi nel rispetto dei criteri fissati nel regolamento forestale.
”.
2. Dopo il comma 7 dell’articolo 44 della l.r. 39/2000 è aggiunto il seguente:
7 bis. Nel caso di atti autorizzativi con validità superiore a cinque anni aventi ad oggetto trasformazioni boschive effettuabili in lotti di superficie maggiore a cinque ettari, le province e le unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della
l.r. 37/2008
e
della l.r. 68/2011
, possono prevedere che il pagamento di cui al comma 6, venga effettuato anche in forma rateizzata con le modalità definite nel regolamento forestale di cui all’articolo 39.
”.
Art. 48
- Modifiche all’ articolo 47 della l.r. 39/2000
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 47 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
4 bis. Il regolamento forestale di cui all’articolo 39 individua i casi per i quali può essere richiesta la comunicazione di inizio e fine lavori.
”.
f) a scopo fitosanitario purché non comportino un prelievo di oltre il 30 per cento di
piante arboree del soprassuolo originario.
”.
3. Dopo il comma 6 dell’articolo 47 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
6 bis. Per tutti gli interventi soggetti ad autorizzazione o dichiarazione il titolare dell’istanza comunica all’ente competente l’impresa incaricata dello svolgimento dei lavori.
”.
4. Dopo il comma 6 bis dell’articolo 47 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
6 ter. Sono effettuati da imprese boschive iscritte all’elenco di cui all’articolo 38 bis:
a) i tagli boschivi di superficie superiore ad 1 ettaro e i relativi esboschi eseguiti nel patrimonio agricolo-forestale;
b) i tagli boschivi di superficie superiore a 1 ettaro e i relativi esboschi eseguiti su proprietà diverse da quelle di cui alla lettera a), quando gli interventi sono anche in parte finanziati con contributi pubblici.
”.
5. Dopo il comma 6 ter dell’articolo 47 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
6 quater. Il comma 6 ter, lettera b), non si applica in caso di imprenditori agricoli professionali che effettuano, direttamente o tramite i propri dipendenti, interventi di taglio e i relativi esboschi su superfici di loro proprietà o di cui mantengono il possesso per almeno cinque anni. L’imprenditore agricolo professionale effettua la comunicazione di cui al comma 6 bis, indicando lo svolgimento in proprio dei lavori.
”.
6. Dopo il comma 6 quater dell’articolo 47 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
6 quinquies. Nell’effettuazione di tutti i tagli boschivi di superficie superiore ad 1 ettaro e nei relativi esboschi le imprese boschive devono garantire la riconoscibilità del personale tramite apposito tesserino di identificazione.
”.
Art. 49
l bis) i tagli finalizzati alla tutela e valorizzazione di singole piante arboree.
”.
Art. 50
- Modifiche all’ articolo 48 della l.r. 39/2000
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 48 della l.r. 39/2000 è aggiunto il seguente:
6 bis. I piani di gestione, i piani di taglio e i piani di cui agli articoli 30, 32 e 67, sono redatti
secondo i principi della gestione forestale sostenibile.
”.
Art. 51
- Abrogazione dell’ articolo 53 della l.r. 39/2000
1. L’articolo 53 della l.r. 39/2000 è abrogato.
Art. 52
- Abrogazione dell’ articolo 54 della l.r. 39/2000
1. L’articolo 54 della l.r. 39/2000 è abrogato.
Art. 53
- Modifiche all’ articolo 57 della l.r. 39/2000
1. Al comma 1 dell’articolo 57 della l.r. 39/2000 le parole: “
dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) di cui alla
legge regionale 18 aprile 1995, n. 66
(Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana) e successive modificazioni
” sono sostituite dalle seguenti: “
del servizio fitosanitario regionale di cui alla
legge regionale 29 novembre 2011, n. 64
(Disciplina del servizio fitosanitario regionale)
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 57 della l.r. 39/2000 le parole: “
l’ARPAT
” sono sostituite dalle seguenti: “
il servizio fitosanitario regionale,
”.
Art. 54
- Modifiche all’ articolo 68 della l.r. 39/2000
1. Al comma 4 dell’articolo 68 della l.r. 39/2000 le parole: “
Le autorizzazioni si conformano alle prescrizioni del piano e del regolamento del parco e della riserva naturale o, in assenza di questi, si conformano alla disciplina del regolamento forestale.
” sono abrogate.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 68 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
4 bis. Il regolamento dell’ente parco o delle riserve naturali nonché gli eventuali piani di gestione, disciplinano anche le attività previste dal regolamento forestale di cui all’articolo 39, che devono essere assoggettate a specifiche norme d’uso in relazione agli obiettivi di tutela previsti.
”.
3. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 68 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
4 ter. Per gli aspetti non disciplinati dal regolamento dell’ente parco o delle riserve naturali le autorizzazioni e i nulla osta previsti dagli articoli 14 e 18
della l.r. 49/1995
si conformano alla disciplina del regolamento forestale.
”.
Art. 55
- Modifiche all’ articolo 70 della l.r. 39/2000
1. Al comma 2 dell’articolo 70 della l.r. 39/2000 , dopo la lettera a) è inserita la seguente:
a bis) il coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi;
”.
Art. 56
1. I commi 2, 3 e 4, dell’articolo 70 ter della l.r. 39/2000 sono abrogati.
Art. 57
- Sostituzione dell’ articolo 71 della l.r. 39/2000
1. L’articolo 71 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
Art. 71 - Coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi
1. Il coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi è esercitato dalla Regione tramite:
a) la sala operativa unificata permanente (SOUP) e i coordinatori di sala operativa antincendi boschivi;
b) i direttori delle operazioni AIB (DO AIB).
2. La lotta attiva agli incendi boschivi è svolta in ambito regionale dagli enti di cui all’articolo 70 quater, comma 2, e in base a specifici accordi e convenzioni, da squadre di associazioni del
volontariato ai sensi della
Sito esternolegge 11 agosto 1991, n. 266
(Legge quadro sul volontariato) e
della l.r. 28/1993
.
3. Per lo svolgimento della lotta attiva la Regione può anche avvalersi, con le attribuzioni e le modalità previste dal piano AIB, di risorse, mezzi e personale del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in base a specifici accordi e convenzioni.
4. I coordinatori di sala operativa antincendi boschivi, i direttori delle operazioni antincendi e il personale di cui ai commi 2 e 3, svolgono la lotta attiva secondo le attribuzioni e le modalità definite dal piano AIB.
5. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito il sistema regionale di addestramento e qualificazione dei coordinatori di sala operativa antincendi boschivi e dei direttori delle operazioni antincendi, la cui articolazione e gestione è disciplinata dalla Giunta regionale.
”.
Art. 58
- Inserimento dell’ articolo 75 bis nella l.r. 39/2000
1. Dopo l’articolo 75 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
Art. 75 bis - Catasto delle aree percorse dal fuoco
1. I comuni, con la procedura di cui al comma 2, censiscono in un apposito catasto i boschi percorsi da fuoco e, nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, i soli pascoli percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.
2. I comuni, per eventuali osservazioni, espongono per trenta giorni all'albo pretorio comunale l'elenco dei terreni da inserire nel catasto. All'esposizione dell'elenco viene data tempestiva pubblicità attraverso pubbliche affissioni. Decorsi trenta giorni i comuni valutano le osservazioni presentate e approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni dandone comunicazione alla Giunta regionale con le modalità definite dal piano AIB.
3. I comuni tengono aggiornato il catasto provvedendo alla cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'articolo 76, commi 4, 5 e 7, allo scadere dei rispettivi periodi di divieto.
4. I rilievi di cui al comma 1, sono utilizzati dal comune per l’aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici.
5. I comuni entro il 31 maggio di ogni anno, censiscono gli incendi verificatisi nell’annualità precedente.
6. Qualora il comune non provveda entro il termine di cui al comma 5, la Regione Toscana esercita il potere sostitutivo mediante la nomina di un commissario ai sensi dell'
articolo 2, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53
(Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).
7. In caso di esercizio associato, le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 5 e 6, si intendono riferite all'ente responsabile dell'esercizio associato ai sensi dell'
articolo 17 della l.r. 68/2011
; il comma 4 si intende riferito all'ente medesimo in caso di esercizio associato delle funzioni attinenti gli strumenti urbanistici.
”.
Art. 59
- Inserimento dell’ articolo 75 ter nella l.r. 39/2000
1. Dopo l’articolo 75 bis della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
Art. 75 ter - Banca dati delle aree percorse dal fuoco
1. E’ istituita sul SIGAF la banca dati dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati
entro cinquanta metri dal bosco percorso dal fuoco risultanti anche dai rilievi del Corpo forestale dello Stato.
”.
Art. 60
- Modifiche all’ articolo 76 della l.r. 39/2000
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 76 della l.r. 39/2000 dopo le parole: “
meteo-climatica
” sono inserite le seguenti: “
e le modalità per la definizione di tali periodi;
”.
4. Il comma 5 dell’articolo 76 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:
a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;
b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.
”.
5. Dopo il comma 5 dell’articolo 76 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
5 bis. Nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune deve essere espressamente richiamato il divieto di cui al comma 5.
”.
Art. 61
- Modifiche all’ articolo 78 della l.r. 39/2000
1. Il comma 4 dell’articolo 78 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
4. L'iscrizione al LRBS è promossa dalla Giunta regionale, anche su proposta della provincia, dell’unione di comuni subentrata alla comunità montana ai sensi della
l.r. 37/2008
e
della l.r. 68/2011
, del proprietario o su indicazione di enti scientifici o di ricerca. La proposta è trasmessa al proprietario o al possessore interessato, unitamente ad un disciplinare di gestione dei boschi da seme per un periodo non inferiore ai cinque anni.
”.
2. Il comma 6 dell’articolo 78 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
6. La Giunta regionale verifica le eventuali osservazioni e approva l'iscrizione al LRBS e il relativo disciplinare di gestione, previo parere della provincia o dell’unione dei comuni subentrata alla comunità montana ai sensi della
l.r. 37/2008
e
della l.r. 68/2011
. La Giunta regionale provvede, inoltre, ad un indennizzo annuo nei confronti del proprietario o del possessore in relazione all'eventuale diminuzione del reddito del fondo interessato. Il disciplinare di gestione è vincolante e può derogare alle norme del regolamento forestale di cui all’articolo 39. In caso d'inerzia del proprietario o del possessore, la provincia o l’unione dei comuni subentrata alla comunità montana ai sensi
della l.r. 37/2008
e
della l.r. 68/2011
, provvedono agli interventi di gestione previsti dal disciplinare, ponendo i relativi oneri a carico del proprietario o del possessore.
”.
Art. 62
- Modifiche all’ articolo 81 della l.r. 39/2000
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 81 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
1 bis. Le violazioni alla presente legge sono registrate nel SIGAF dal soggetto accertatore l’infrazione entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica della sanzione amministrativa.
”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 81 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
3 bis. L’introitamento delle somme riscosse a seguito di violazioni alla presente legge e l’eventuale emissione di ordinanze di ingiunzione sono comunicate dalla provincia o dall’unione di comuni subentrata alla comunità montana ai sensi della
l.r. 37/2008
e
della l.r. 68/2011
, entro trenta giorni, alla competente struttura della Giunta regionale che le registra nel SIGAF.
”.
3. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 81 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
3 ter. Le registrazioni di cui ai commi 1 bis e 3 bis, sono effettuate secondo le modalità indicate con deliberazione della Giunta regionale.
”.
Art. 63
- Modifiche all’ articolo 82 della l.r. 39/2000
1. Dopo il numero 3) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 82 della l.r. 39/2000 è aggiunto il seguente:
3 bis) ogni unità di personale presente nel cantiere forestale privo di tesserino d’identificazione ai sensi dell’articolo 47, comma 6 bis;
”.
2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 82 della l.r. 39/2000 è sostituita dalla seguente:
d) pagamento di una somma minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00 per:
1) ogni 2.500 metri quadarati o frazione minore per i tagli boschivi effettuati in assenza di autorizzazione al taglio o di approvazione del piano dei tagli ove prescritta, o in difformità sostanziale, ai sensi dell’articolo 47 bis, comma 3, lettera e), dalle disposizioni previste nel regolamento forestale di cui all’articolo 39, nell’autorizzazione o nel piano dei tagli o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio;
2) ogni 10.000 metri quadrati o frazione minore per i tagli boschivi effettuati omettendo la dichiarazione preventiva, ove prescritta;
3) la mancata comunicazione o il mancato aggiornamento della comunicazione dell’impresa incaricata dei lavori ai sensi dell’articolo 47, comma 6 ter;
4) la mancata comunicazione di inizio o fine lavori ove prescritta;
5) le violazioni ai divieti di cui all’articolo 76, comma 1, lettera a), nei periodi non definiti a rischio ai sensi del comma 1, lettera b), e del comma 2 dello stesso articolo;
6) ogni 1.000 metri quadrati o frazione minore per il mancato ripristino delle opere temporanee al termine delle operazioni connesse al taglio boschivo;
”.
3. Il punto 1) della lettera f) del comma 1 dell’articolo 82 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
1) ogni 500 metri quadrati, o frazione minore, in caso d’inosservanza delle norme relative all’allestimento e sgombero delle tagliate dai prodotti legnosi;
”.
4. Dopo il punto 1) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 82 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
1 bis) ogni 500 metri quadrati, o frazione minore, in caso d’inosservanza delle norme relative alle sramature, sistemazione delle ramaglie e altri residui di lavorazione;
”.
5. Il punto 7) della lettera f) del comma 1 dell’articolo 82 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
7. ogni pianta o ceppaia abbattuta danneggiata o potata in violazione alle norme, ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi delle lettere a) e b), della lettera d), numero 1) e 2), della lettera e), numero 2), e della lettera f), numero 3) e 8), del presente comma;
”.
6. Nel comma 8 dell’articolo 82 della l.r. 39/2000 le parole “
comma 4 bis
” sono sostituite dalle seguenti: “
comma 7
”.
Art. 64
- Modifiche all’ articolo 85 della l.r. 39/2000
1. Al comma 6 bis dell’articolo 85 della l.r. 39/2000 dopo le parole: “
delle sanzioni amministrative
” sono aggiunte le seguenti: “
, quando dovute,
”.
Art. 65
- Norma transitoria per la revisione delle concessioni esistenti sul patrimonio agricolo-forestale
1. Entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge, l’ente Terre regionali toscane procede ad una verifica delle concessioni temporanee esistenti sui beni del patrimonio agricolo-forestale per verificarne la rispondenza con gli indirizzi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), e ne comunica gli esiti agli enti gestori e alla Giunta regionale.
2. Qualora, dalla verifica di cui al comma 1, risulti la mancata rispondenza delle concessioni agli indirizzi di cui allo stesso comma 1, l’ente gestore propone al concessionario di adeguare il contratto in essere. In caso di mancata accettazione della proposta l’ente gestore procede, entro novanta giorni, alla revoca. In caso di revoca l’ente gestore procede alla riassegnazione dei beni tramite apposito bando.
Art. 66
- Norma transitoria per la rideterminazione dei complessi del patrimonio agricolo-forestale
1. Entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentiti gli enti interessati, tramite deliberazione procede alla rideterminazione dei complessi del patrimonio agricolo-forestale.
2. Fino all’approvazione della deliberazione di cui al comma 1, resta in vigore l’allegato B di cui all’articolo 28 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).
Art. 67
- Norma transitoria per la revisione dei piani di gestione del patrimonio agricolo-forestale
1. Gli enti di cui all’articolo 29 della l.r. 39/2000 , procedono all’aggiornamento dei piani di gestione del patrimonio agricolo-forestale entro sei mesi dall’approvazione da parte dell’ente Terre regionali toscane degli indirizzi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c).
Art. 68
- Abrogazione e norme transitorie per l’utilizzazione del patrimonio agricolo-forestale a fini faunistico-venatori
1. La legge regionale 7 settembre 1995, n. 92 (Utilizzazione ai fini faunistici e faunistico-venatori del patrimonio agricolo forestale regionale), è abrogata.
2. L’allegato A alla l.r. 92/1995 resta in vigore fino alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana della deliberazione di cui all’articolo 30 bis, comma 2, della l.r. 39/2000 .
Art. 69
- Norme transitorie
1. Entro trecentosessantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono approvate le modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana).
2. Gli articoli 43, 44, 47 e 48, entrano in vigore alla data di entrata in vigore delle modifiche del d.p.g.r. 48/R/2003.
Art. 70
- Sostituzione delle parole “comunità montane”
1. Nella l.r. 39/2000 ovunque ricorra l’espressione: “
comunità montane
”, questa è sostituita con “
unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della
l.r. 37/2008
e
della l.r. 68/2011 ”.
Art. 71
- Introduzione delle parole “città metropolitana”
1. Nella l.r. 39/2000 ovunque ricorra l’espressione “
province
” questa è da intendersi “
province e città metropolitana
”.
CAPO III
- Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”)
Art. 72
- Modifiche dell’ articolo 20 della l.r. 77/2004
1. Il comma 3 dell’articolo 20 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”), è sostituito dal seguente:
3. Gli elenchi di cui al comma 1 comprendono, in una separata sezione, i beni
immobili facenti
parte del patrimonio agricolo-forestale affidato in gestione ad altri enti ai sensi dell'
articolo 29 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39
(Legge forestale della Toscana). A tale fine l’ente Terre regionali toscane di cui alla
legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80
(Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane e modifiche alla
l.r. 39/2000
, alla
l.r. 77/2004
e alla
l.r. 24/2000
), comunica alla Giunta regionale i beni immobili che possono essere inseriti negli elenchi ai fini della loro alienazione, riqualificazione o permuta, nonché i beni immobili che devono essere mantenuti. La Giunta regionale può disporre la delega delle procedure di vendita all’ente Terre regionali toscane o agli enti cui è affidata la gestione.
”.
CAPO IV
- Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di presidenza)
Art. 73
- Modifiche all’ articolo 2 della l.r. 24/2000
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di presidenza), è sostituito dal seguente:
1. Le funzioni amministrative di competenza regionale attinenti la gestione della Tenuta sono delegate all’ente Parco Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli di seguito denominato Ente parco che attua opportune modalità di collaborazione con l’ente Terre regionali toscane di cui alla
legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80
(Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane e modifiche alla
l.r. 39/2000
, alla
l.r. 77/2004
e alla
l.r. 24/2000
), nelle aree della Tenuta destinate alla produzione agricola e all’allevamento zootecnico, nonché per l’esercizio delle attività di produzione silvicolturale, di gestione del parco stalloni regionale e di valorizzazione e promozione del territorio, nel rispetto delle reciproche finalità istitutive.
”.
Art. 74
- Modifiche all’ articolo 5 della l.r. 24/2000
Art. 75
- Modifiche all’ articolo 7 della l.r. 24/2000
1. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 24/2000 dopo le parole: “
all’articolo 4
” sono inserite le seguenti: “
e del disciplinare di cui all’articolo 8
”.
Art. 76
- Sostituzione dell’ articolo 8 della l.r. 24/2000
1. L’articolo 8 della l.r. 24/2000 è sostituito dal seguente:
Art. 8 - Convenzione
1. La Giunta regionale, l’Ente parco e l’ente Terre regionali toscane stipulano entro il 30 giugno di ogni anno una convenzione contenente il disciplinare della gestione della Tenuta, anche al fine di garantire opportune forme di collaborazione tra l’Ente parco e l’ente Terre regionali toscane per le aree della Tenuta di San Rossore destinate alla produzione agricola e all’allevamento zootecnico, nonché per l’esercizio delle attività di produzione silvicolturale, di gestione del parco stalloni regionale e di valorizzazione e promozione del territorio, nel rispetto delle reciproche finalità istitutive.
2. Nel disciplinare sono definiti i criteri generali di gestione della Tenuta, in particolare per quanto attiene il rilascio delle concessioni e le relative clausole contrattuali, il piano di destinazione d’uso degli immobili, la relativa fruizione da parte dei soggetti residenti o comunque esercenti la propria attività all’interno della Tenuta; nel disciplinare sono altresì definiti le modalità per l’utilizzo condiviso dei beni mobili e immobili tra l’Ente parco e l’ente Terre regionali toscane per l’espletamento delle attività previste al comma 1, e le modalità relative ai flussi ai flussi informativi con la Giunta regionale.
3. Nella convenzione di cui al comma 1, sono altresì disciplinate le modalità di
utilizzazione della villa del Gombo.
4. Ai fini di dotare l’Ente parco di un adeguato supporto tecnico per la progettazione
e realizzazione degli interventi sugli immobili afferenti la Tenuta, nella convenzione possono essere determinate anche forme di collaborazione tra l’Ente parco, l’ente Terre regionali toscane e gli uffici regionali.
”.
Art. 77
- Modifiche all’ articolo 9 della l.r. 24/2000
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 24/2000 è inserito il seguente:
4 bis. L’Ente parco trasmette al Comitato di presidenza tutti gli atti relativi alla gestione della Tenuta di San Rossore, ivi compresi gli esiti del controllo svolto dal Collegio dei revisori di cui all’
articolo 8 della l.r. 24/1994
. Sulla base di tale documentazione il Comitato di presidenza relaziona semestralmente alla Giunta regionale anche ai fini dell’esercizio dell’attività di vigilanza di cui all’articolo 3.
”.
2. Il comma 7 dell’articolo 9 della l.r. 24/2000 è sostituito dal seguente:
7. Ai membri del Comitato di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e f)
Sito esternodella l. 87/1999
, è corrisposto per ogni giornata effettiva di partecipazione alle sedute del Comitato stesso un gettone di presenza di 30,00 euro.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La presente legge entra in vigore il giorno stesso pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), ai sensi dell’articolo 68 della medesima l.r. 77/2012 .

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 102.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 82.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 83.

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Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 51.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 51.

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Lettera inserita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 52.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 52.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 53.

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 54.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 55.

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Parole così sostituite conl.r. 23 luglio 2020, n. 66, art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.