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Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80

Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 .

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 dicembre 2012

Art. 16
- Norme transitorie
1. In fase di prima applicazione il direttore dell’Ente è nominato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Entro sessanta giorni dalla nomina del direttore la Giunta definisce, su proposta del direttore, il fabbisogno di personale dell'Ente, assegna le unità di personale e il dirigente a cui affidare la responsabilità della struttura competente allo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d). Contestualmente la Giunta regionale approva gli indirizzi di cui all’articolo 10 comma 1.
3. A conclusione degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, ed al fine di razionalizzare la spesa pubblica, la Giunta regionale procede all'adeguamento del modello organizzativo dei propri uffici apportando le opportune riduzioni.
4. La gestione commissariale dell’Azienda regionale agricola di Alberese, di cui all’articolo 2 della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 55 (Disposizioni in materia di permanenza in carica degli organi di alcuni enti e organismi regionali), è prorogata fino alla nomina di cui al comma 1, per la gestione ordinaria dell’Azienda regionale agricola di Alberese.
5. Il collegio dei revisori dell’Ente è nominato entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
6. Il collegio dei revisori dell'Azienda regionale agricola di Alberese resta in carica fino alla nomina di cui al comma 5.
7. Le risorse dell'Azienda regionale agricola di Alberese destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui all’articolo 14, comma 3, relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dirigenti, gli impiegati e gli operai agricoli e al contratto integrativo provinciale, confluiscono per l'intero importo tra le risorse dell'Ente destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività.

Note del Redattore:

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La presente legge entra in vigore il giorno stesso pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), ai sensi dell’articolo 68 della medesima l.r. 77/2012 .

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 102.

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Note soppresse.

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Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 82.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 83.

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Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 51.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 51.

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Lettera inserita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 52.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 52.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 53.

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 54.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 55.

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Parole così sostituite conl.r. 23 luglio 2020, n. 66, art. 4.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 63 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 63 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 64 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 65 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 66 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 67 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 67 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 68 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.