Menù di navigazione

Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 82

Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’Sito esternoarticolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 22 dicembre 2011, n. 214 ).

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, del 27 dicembre 2012

Art. 3
- Modifiche all’articolo 4 della l.r. 8/2012
1. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 8/2012 è soppresso.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 8/2012 è inserito il seguente:
“2 bis. La relazione:
a) contiene gli elementi tipologici, dimensionali e di contesto relativi allo stato attuale e a quello proposto, rappresentati anche in forma cartografica, necessari per la relativa valutazione;
b) indica il rispetto degli standard di cui al decreto del ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'
Sito esternoart. 17 della legge n. 765 del 1967
), in conseguenza delle destinazioni d’uso proposte;
c) dà conto della data prevista per l’approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare e dell’atto di bilancio ad esso collegato da parte del consiglio dell’ente locale o, per gli enti diversi, da parte dell’organo competente.”.
3. Al comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 8/2012 la parola:
“trenta”
è sostituita dalla parola
“quarantacinque”.
4. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 8/2012 le parole:
“per l'inserimento nel PUV, oppure”
, sono soppresse.
“7.Sulla base dell'istruttoria di cui al comma 6, la Giunta regionale, nei quindici giorni successivi, individua in via provvisoria, dandone comunicazione a tutti gli enti interessati, gli interventi di valorizzazione e i relativi immobili che possono essere oggetto di PUV ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 2 bis, e definisce il relativo ambito territoriale di riferimento, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 1.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.