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Legge regionale 10 dicembre 2012, n. 73

Disposizioni per la liquidazione dei rapporti oggetto di successione nelle unioni di comuni. Modifiche alla l.r. 68/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 70, parte prima, del 14 dicembre 2012

Art. 4
- Disposizioni sugli effetti dell’estinzione dell’Unione dei comuni dell’Arcipelago toscano
1. Restano fermi i provvedimenti che, all’entrata in vigore della presente legge, risultano adottati ai sensi dell’articolo 74 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), e gli effetti da essi prodotti. In particolare, restano fermi:
a) l’estinzione dell'Unione di comuni dell'Arcipelago toscano, a far data dal 20 maggio 2012;
b) la successione della Provincia di Livorno, dei comuni e del Consorzio di bonifica Alta Maremma ai sensi dell'articolo 75 della l.r. 68/2011 , come risultante dalla ricognizione dei rapporti e dei procedimenti in corso effettuata con il piano di successione e subentro e con il decreto di cui all’articolo 74, comma 5, della stessa legge, e l'individuazione operata dal decreto dei comuni di cui all’articolo 75, comma 8, della stessa legge; per i rapporti e i procedimenti non risultanti dal piano di successione e subentro e dal citato decreto o ad essi non riconducibili, la successione opera direttamente ai sensi del medesimo articolo 75; l'esatta quantificazione dei debiti e dei crediti è comunque soggetta a verifica sulla base dei titoli che li avevano determinati.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.