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Legge regionale 10 dicembre 2012, n. 73

Disposizioni per la liquidazione dei rapporti oggetto di successione nelle unioni di comuni. Modifiche alla l.r. 68/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 70, parte prima, del 14 dicembre 2012

Art. 2
1. Dopo l’articolo 75 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:
“Art. 75 bis
Commissario per la liquidazione dei rapporti oggetto di successione
1. Il sindaco del comune individuato ai sensi dell’articolo 75, comma 8, o i sindaci dei comuni individuati ai sensi della medesima disposizione, d’intesa tra loro, possono presentare al Presidente della Giunta regionale la richiesta, adeguatamente motivata, di nominare un commissario per lo svolgimento delle funzioni previste dall’articolo 75, comma 8 bis.
2. La richiesta può essere accompagnata dalla designazione del commissario, formulata d’intesa tra tutti i sindaci dei comuni coinvolti nella successione. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del commissario sulla base della designazione formulata.
3. In assenza della designazione, il Presidente della Giunta regionale nomina commissario il presidente della provincia al cui territorio appartiene la maggioranza dei comuni interessati dalla successione. In tal caso il presidente della provincia può richiedere che al suo posto sia nominato commissario un assessore provinciale o il segretario generale o, in deroga all’incompatibilità di cui al secondo periodo del comma 7, un dirigente o un funzionario, in servizio o in quiescenza, da lui indicato.
4. Il commissario provvede alle funzioni ed ai compiti definiti dall’articolo 75, comma 8 bis, lettere a), b), c), nonché all’individuazione dei singoli comuni tenuti all’esercizio delle funzioni di cui allo stesso articolo 75, comma 8 bis, lettera d), fermo restando, ai sensi dello stesso articolo 75, comma 8 ter, che l’esercizio delle funzioni commissariali non comporta né la riscossione né il pagamento di somme di cui risultino debitori o creditori i comuni coinvolti nella successione. In particolare, né la Regione né la provincia in caso di nomina del commissario ai sensi del comma 3, rispondono in alcun modo delle riscossioni e dei pagamenti inerenti alla successione.
5. Il commissario opera con decreti dotati di immediata esecutività, i quali sono pubblicati nell'albo pretorio di ogni comune coinvolto nella successione.
6. Alla data di adozione dei singoli decreti di cui al comma 5, e in relazione a quanto in essi stabilito, i comuni, per la quota di rispettiva competenza, acquisiscono le risorse derivanti dalla liquidazione delle attività, rispondono ad ogni effetto dell’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla liquidazione delle passività e subentrano nella gestione dei procedimenti in corso, anche di carattere contenzioso, assumendo le conseguenti determinazioni amministrative e di bilancio.
7. Il commissario è scelto tra soggetti dotati di adeguata qualificazione professionale o esperienza amministrativa in relazione all’incarico da svolgere. Non possono essere nominati i soggetti di cui all’Sito esternoarticolo 236 del d.lgs. 267/2000 , intendendosi per ente locale i comuni coinvolti nella successione dell’unione estinta.
8. Al commissario, salvo che rivesta la carica di presidente o assessore della provincia, spetta un’indennità lorda complessiva determinata per tutto il periodo dell’attività commissariale, in misura forfetaria, non superiore al compenso massimo attribuibile al presidente di commissione straordinaria di liquidazione degli enti dissestati, stabilito ai sensi del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378 (Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati), per comune di dimensione demografica pari a quella complessiva dei comuni di interessati alla successione. L’indennità può essere liquidata anche per frazioni mensili, calcolate in proporzione alla durata del mandato commissariale. Al commissario spetta altresì il rimborso delle spese sostenute, nella misura prevista per i dirigenti del comune, tra quelli interessati, di maggiori dimensioni demografiche. Gli oneri finanziari sono a carico di tutti i comuni interessati alla successione e sono ripartiti in ragione della popolazione residente.
9. I comuni coinvolti nella successione sono tenuti ad assicurare al commissario ogni
collaborazione per lo svolgimento della sua attività. Il commissario, per l’esercizio delle sue funzioni, può, sulla base di opportuni accordi con i comuni coinvolti nella successione, avvalersi delle risorse strumentali, professionali e logistiche dei comuni stessi.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.