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Legge regionale 3 dicembre 2012, n. 69

Legge di semplificazione dell'ordinamento regionale 2012

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 7 dicembre 2012

Art. 37
- Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 39/2005
1. L’articolo 17 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 17 - Attività libera
1. Per tutti gli interventi di cui al presente articolo, resta fermo il rispetto delle normative di settore aventi incidenza in relazione alla realizzazione o all’installazione degli impianti, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie. Per gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 e 12, resta fermo l’obbligo del preventivo rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi del
titolo VI, capo IV, della l.r. 1/2005
.
c) l’installazione di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 5 chilowatt;
d) l’installazione di impianti eolici di potenza uguale o inferiore a 5 chilowatt;
e) l’installazione di impianti di cogenerazione a gas naturale fino a 3 megawatt termici;
b) l’installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a
quella del tetto.
4. Non necessitano di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della
l.r.1/2005
, l’installazione di impianti, alimentati da fonti convenzionali o rinnovabili, di produzione combinata di energia elettrica e calore, quando la capacità di generazione è inferiore a 50 chilowatt elettrici.
5. Nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 80, comma 2, lettera a), e comma 5,
della l.r. 1/2005
, non necessitano di titolo abilitativo, anche ai sensi della presente legge, l’installazione degli impianti di produzione energetica aventi tutte le seguenti caratteristiche:
(5)

La Corte costituzionale con sentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69, nella parte in cui modifica l'art. 17, commi 3, lettera a), 5, lettere a), b) e c), e 11, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39.

a) realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni d’uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
(5)

La Corte costituzionale con sentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69, nella parte in cui modifica l'art. 17, commi 3, lettera a), 5, lettere a), b) e c), e 11, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39.

6. Nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 80, comma 2, lettera a), e comma 5,
della l.r. 1/2005
, non necessitano di titolo abilitativo, anche ai sensi della presente legge, l’installazione di impianti solari termici, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici;
b) gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A, di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di
distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e
produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'
Sito esternoart. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765
).
7. Non necessita di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della
l.r.1/2005
, l’installazione di impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche:
a) siano realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze;
b) abbiano una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto;
c) siano realizzati al di fuori della zona A di cui al d.m. lavori pubblici 1444/1968.
8. Non necessita di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della
l.r.1/2005
, l’installazione di depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi.
9. Non necessita del preventivo rilascio di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della
l.r.1/2005
l’installazione di torri anemometriche destinate alla rilevazione del vento aventi tutte le seguenti caratteristiche:
a) che siano realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili;
b) che siano installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo;
c) che la rilevazione abbia durata inferiore a trentasei mesi;
d) che dette torri siano rimosse entro un mese dalla conclusione delle attività di rilevazione a cura del soggetto titolare, con il ripristino dello stato dei luoghi.
10. Per gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, l’interessato provvede a dare preventiva comunicazione al comune.
11. Non necessitano di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della
l.r.1/2005
, le modifiche e manutenzioni degli impianti di cui agli articoli 11, 13, 15, 16, comma 3, e 16 bis, comma 4, esistenti o in corso di realizzazione, salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 4 e dall’articolo 16 bis, comma 5.
(5)

La Corte costituzionale con sentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69, nella parte in cui modifica l'art. 17, commi 3, lettera a), 5, lettere a), b) e c), e 11, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39.

12. Sono soggette a preventiva comunicazione all'amministrazione competente:
a) le modifiche degli oleodotti esistenti tali che non costituiscono nuova opera, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 39;
b) le modifiche degli impianti di stoccaggio di oli minerali di capacità superiore a 25 metri cubi, individuate dal regolamento di cui all'articolo 39, non soggette ad autorizzazione ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 1, comma 58, della l. 239/2004
.”.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 nella parte in cui modifica l'art. 37 , comma 2, lettere a), b) ed f), della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 . (Disposizioni in materia di energia).

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69, nella parte in cui modifica l'art. 17 , commi 3, lettera a), 5, lettere a), b) e c), e 11, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 .

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.