Art. 35
“Art. 16 - Interventi soggetti a SCIA
1.Gli interventi di cui ai commi 3 e 4 sono soggetti a SCIA, ai fini degli adempimenti in materia edilizia e di energia, nel rispetto delle disposizioni di cui al
titolo VI della l.r. 1/2005 , delle
disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6, del presente articolo, nonché nel rispetto degli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 8, 10, 18, 20, 21, 26, 39 e 42, della presente legge.
2. Per gli interventi di cui al presente articolo la relazione di cui all'
articolo 84, comma 2, lettera a), della l.r.1/2005 , assevera la conformità delle opere anche alla presente legge, alle sue disposizioni attuative e agli strumenti di programmazione di cui al capo II.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 6, nonché all’articolo 16 bis ed all’articolo 17, sono soggetti a SCIA i seguenti interventi:
a) l’installazione di impianti di illuminazione in spazi aperti di potenza complessiva superiore a 25.000 lumen, laddove gli stessi impianti non siano già soggetti a permesso di costruire ai sensi della
l.r. 1/2005 ;
b) l’installazione, alle condizioni fissate dal PAER e dai provvedimenti attuativi dello stesso, di pannelli solari termici da 20 metri quadrati fino a complessivi 100 metri quadrati;
c) la costruzione e l’esercizio delle linee elettriche e relativi impianti di tensione nominale di esercizio da 1.001 a 30.000 volt a limitato impatto territoriale, come individuate al comma 5;
d) la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione, stoccaggio, trasporto e distribuzione di energia a limitato impatto territoriale, come individuati al comma 5;
e) la costruzione e l’esercizio di linee elettriche di distribuzione di tensione nominale inferiore o uguale a 1.000 volt;
f) la costruzione e l’esercizio degli impianti, alimentati da fonti convenzionali, di produzione combinata di energia elettrica e calore, quando la capacità di generazione massima è inferiore a 1 megawatt elettrico oppure a 3 megawatt termici;
g) l’installazione di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, senza
prelievo di fluido geotermico, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 6, nonché all’articolo 16 bis, sono soggetti a SCIA i seguenti interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione:
a) le modifiche locali del tracciato delle linee elettriche già realizzate, che si rendano necessarie, anche in attuazione del regolamento di cui all'articolo 39, al fine di ovviare al verificarsi di riconosciute situazioni di pericolosità e di degrado ambientale nei confronti degli insediamenti esistenti;
b) le modifiche da operarsi in applicazione dell'articolo 122, commi 4, 5 e 6, del r.d. 1775/1933;
c) gli interventi di manutenzione straordinaria su opere esistenti, così come definiti dal regolamento di cui all'articolo 39;
d) le varianti in corso d'opera non costituenti variazione essenziale del progetto autorizzato, così come definite dal regolamento di cui all'articolo 39.
5. Con il regolamento di cui all’articolo 39, sono individuate le tipologie di opere ed impianti, di cui al comma 3, lettere c) e d), a limitato impatto territoriale da assoggettarsi a SCIA, in relazione:
a) alla dimensione e alle caratteristiche tecniche delle opere progettate;
b) alle caratteristiche e alla sensibilità delle aree interessate dagli interventi;
c) alla compatibilità delle linee ed impianti con gli atti di pianificazione territoriale ed ambientale .
6. Qualora per le attività di cui al presente articolo sia richiesta la dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, esse sono soggette all'autorizzazione unica di cui all'articolo 11.”.