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Legge regionale 3 dicembre 2012, n. 69

Legge di semplificazione dell'ordinamento regionale 2012

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 7 dicembre 2012

CAPO II
- Diritti di cittadinanza e coesione sociale
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali)
Art. 17
1. L’articolo 41 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), è sostituito dal seguente:
“Art. 41 - Avvio dell’attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente
1. L’avvio di un’attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente è assoggettato ad una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), attestante il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 42 e dal regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari.
2. Il contenuto della SCIA è definito nel regolamento di cui all’articolo 49, con l’indicazione specifica della documentazione da presentare per ciascuna delle attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente.
3. Il comune esercita una verifica del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.
4. L’azienda USL può effettuare, entro trenta giorni dal ricevimento della SCIA di cui al comma 1, un sopralluogo di verifica presso la sede dell’attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente secondo le modalità di cui all’articolo 14 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).
5. Il SUAP trasmette la segnalazione di cui al comma 1, all’azienda USL competente per territorio ai fini della registrazione nell’anagrafe di cui all’articolo 15 del d.p.g.r. 40/R/2006.
6. Il soggetto esercente attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente è tenuto a comunicare al SUAP la variazione dei dati identificativi, la cessione o la cessazione dell’attività, nonché ogni variazione significativa dell’attività.
7. In caso di variazione significativa dell’attività, delle strutture e del ciclo produttivo, l’azienda USL può effettuare, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6, un sopralluogo di verifica secondo le modalità di cui all’articolo 14 del d.p.g.r. 40/R del 2006.".
SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)
Art. 18
- Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 8/2006
1. L’articolo 14 della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico- sanitari delle piscine ad uso natatorio) è sostituito dal seguente:
“Art. 14 - Segnalazione certificata di inizio attività
1. Per le piscine private ad uso collettivo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), il titolare presenta allo SUAP una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai
sensi dell’
Sito esternoarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. Il comune ove ha sede l'impianto esercita, avvalendosi dell'azienda USL competente, una verifica del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.
3. Qualora dalla verifica di cui al comma 2, o dai controlli esterni operati dall'azienda USL siano evidenziate violazioni delle disposizioni di legge e di regolamento, il comune dispone la
sospensione o la cessazione dell'attività dell'impianto.
4. Il SUAP comunica immediatamente all'azienda USL competente tutti i dati relativi alle SCIA ricevute, al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività di vigilanza.”.
Art. 19
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 8/2006 le parole:
“senza la dichiarazione di inizio di attività”
sono sostituite dalle seguenti:
“senza la SCIA”
.
SEZIONE III
- Modifiche alla legge regionale 6 marzo 2009, n. 7 (Disciplina delle strutture veterinarie pubbliche e private)
Art. 20
Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 7/2009
1. L’articolo 12 della legge regionale 6 marzo 2009, n. 7 (Disciplina delle strutture veterinarie pubbliche e private), è sostituito dal seguente:
“Art. 12 - Avvio dell’attività della struttura veterinaria
1. Il titolare di studio veterinario di cui all’articolo 5, comma 1, può iniziare l’attività previa comunicazione al servizio veterinario dell’azienda USL competente per territorio e, per conoscenza, all’ordine professionale provinciale dei medici veterinari. In caso di studio veterinario associato, la comunicazione deve essere sottoscritta da tutti gli associati.
2. Per le strutture veterinarie di cui all’articolo 5, comma 2, e agli articoli 6, 7, 8 e 9, il titolare della struttura può iniziare l’attività previa presentazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con cui si attesta la sussistenza dei requisiti generali di cui all’articolo 4 e dei requisiti specifici previsti rispettivamente dall’articolo 5, comma 2, e dagli articoli 6, 7, 8 e 9.
3. Il comune in cui ha sede la struttura esercita una verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.
4. Il SUAP comunica l’avvio dell’attività della struttura veterinaria di cui al comma 2, al servizio veterinario dell’azienda USL competente per territorio, nonché, per conoscenza, all’ordine professionale provinciale dei medici veterinari.
5. Alla comunicazione di cui al comma 1 ed alla segnalazione di cui al comma 2, è allegata la documentazione indicata con deliberazione della Giunta regionale.”.
SEZIONE IV
- Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane. La tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo")
Art. 21
- Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 59/2009
1. L'articolo 15 della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 “Norme per la gestione dell'anagrafe del cane. La tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo”), è sostituito dal seguente:
“Art. 15 - Manifestazioni che prevedono l'impiego di animali
1. Le manifestazioni che prevedono l´impiego di animali, comprese quelle iscritte nell´elenco di cui all´
articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5
(Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla
legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21
"Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali") sono autorizzate dal comune dove si svolgono, sulla base dei criteri definiti dal regolamento di cui all´articolo 41, previo parere favorevole dell´azienda USL competente.”.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 nella parte in cui modifica l'art. 37 , comma 2, lettere a), b) ed f), della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 . (Disposizioni in materia di energia).

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69, nella parte in cui modifica l'art. 17 , commi 3, lettera a), 5, lettere a), b) e c), e 11, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 .

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.