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Legge regionale 13 novembre 2012, n. 63

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia" e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio").

Bollettino Ufficiale n. 62, parte prima, del 22 novembre 2012





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), dello Statuto;


Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e, in particolare, l'articolo 12, comma 10;


Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili);


Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di governo del territorio);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);


Vista la legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia” e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”);


Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n. 56 (Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 "Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia” e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”);


Considerato quanto segue:


1. Ai sensi della l.r. 56/2011 è stata modificata la tabella di cui all'allegato A della l.r. 11/2011, con l'inserimento dell'esclusione dal divieto di installazione di impianti fotovoltaici a terra delle aree degradate (**) nella colonna delle “Aree e immobili vincolati ex art. 136 del d.lgs. 42/2004 (ex lege 1497)” per impianti con potenza superiore a 200 kW;


2. Si considera necessario, alla luce dell’esperienza applicativa della l.r. 11/2011, inserire la medesima esclusione per le aree degradate (**) nella colonna relativa alle zone vincolate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m) del d.lgs. 42/2004 (ex Galasso), anche per impianti con potenza superiore a 200 kW;


Approva la presente legge


Art. 1
- Installazione di impianti fotovoltaici in aree degradate
1. Possono essere installati impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 200 kW nelle aree degradate (**) come definite dall'allegato A della legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia” e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”), che siano incluse nelle zone vincolate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice per i beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2022, n. 137).
Art. 2
- Modifiche all'allegato A della l.r. 11/2011
1. La rubrica dell'ultima colonna della tabella di cui all'allegato A della l.r. 11/2011 è sostituita dalla seguente:
“Zone vincolate ex articolo 142, comma 1, lettere a), b), c) d), e), g), h), l), m), d.lgs. 42/2004 (ex Galasso)”
.
2. La voce “Non idonee” della colonna di cui al comma 1, alla riga “Impianto con potenza superiore a 200 kW”, è sostituito dal seguente:
“NON IDONEE
(**)
Motivazioni: le categorie di beni individuate rappresentano emergenze ambientali e paesaggistiche di particolare rilevanza; l'inserimento di tali impianti rischia di compromettere la valenza paesaggistico ambientale e percettiva delle categorie di beni individuate”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.