Menù di navigazione

Legge regionale 25 ottobre 2012, n. 59

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 31 ottobre 2012

Art. 16
1. Al comma 1 dell'articolo 54 della l.r. 68/2011, dopo le parole:
“una stessa provincia”
sono aggiunte le seguenti:
”o città metropolitana”
.
2. Il comma 5 dell’articolo 54 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
“5. Le intese di cui al comma 4, sono realizzate se alla proposta di modifica aderiscono tutti i sindaci dell'ambito territoriale proposto. Se la proposta non è sottoscritta da tutti i sindaci dell'ambito territoriale proposto, la Giunta regionale assume le determinazioni finali sentiti gli altri sindaci e previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente che lo esprime entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di deliberazione, decorsi inutilmente i quali l'atto può essere comunque adottato. ”
.
3. Il comma 8 dell’articolo 54 della l.r. 68/2011 è abrogato.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.