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Legge regionale 17 ottobre 2012, n. 57

Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento).

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 22 ottobre 2012





PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’Sito esternoarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 );


Visto il Sito esternodecreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al Sito esternod.p.r. 309/1990 ), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 21 febbraio 2006, n. 49 ;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 (Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 (Revisione del Sito esternodecreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191 , recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti);


Visto il Sito esternodecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 30 luglio 2010 n. 22 ;


Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento);


Considerato quanto segue:


1. È necessario completare la disciplina sulle verifiche di compatibilità regionale da parte dei comuni ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della l.r. 51/2009 per renderla coerente con l’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in ambito edilizio;


2. È necessario prevedere la SCIA per l’apertura degli studi medici professionali attualmente soggetti a dichiarazione di inizio di attività (DIA) in virtù delle disposizioni di cui all’articolo 49, commi 4 bis e 4 ter, Sito esternodel d.l. 78/2010 convertito dalla Sito esternol.22/2010 , che prevedono la SCIA e dispongono la sostituzione della DIA con la SCIA in tutte le leggi statali e regionali;


3. È opportuno che, nel caso di apertura di studi medici con SCIA, l’attestazione delle modalità di sterilizzazione e della loro efficacia sia effettuata con una relazione asseverata di un tecnico competente al fine di offrire maggiori garanzie per la tutela della salute dei cittadini. E’ inoltre opportuno che la SCIA sia corredata da una planimetria dei locali sottoscritta da un tecnico abilitato per attestare la coerenza con gli strumenti urbanistici e facilitare l’attività di controllo da parte degli enti competenti;


4. È necessario estendere, in attuazione delle disposizioni di cui al Sito esternod.l. 272/2005 , convertito dalla Sito esternol. 49/2006 , alle strutture di riabilitazione per tossicodipendenti i principi della libertà di scelta ed il sistema di autorizzazione ed accreditamento sanitario di cui al Sito esternod. lgs. 502/1992 , abrogando la legge regionale 11 agosto 1993 n. 54 (Istituzione dell’albo regionale degli enti ausiliari che gestiscono sedi operative per la riabilitazione ed il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti, criteri e procedure per l’iscrizione). E’ inoltre necessario prevedere disposizioni transitorie per disciplinare il passaggio delle stesse strutture dal sistema degli enti ausiliari al nuovo sistema di autorizzazione ed accreditamento sanitario;


5. È necessario introdurre disposizioni specifiche circa i termini e le modalità di controllo delle unità di raccolta sangue e degli emocomponenti e dei servizi trasfusionali da parte degli enti pubblici competenti, in attuazione della normativa statale e dell’accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010.


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.