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Legge regionale 17 ottobre 2012, n. 56

Denominazione dei beni del patrimonio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 22 ottobre 2012





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma 4, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere m) e v), dello Statuto;


Considerato quanto segue:


1. La denominazione di beni regionali è attribuibile alla competenza legislativa residuale delle regioni, di cui all’Sito esternoarticolo 117, comma 4, della Costituzione ;


2. I beni rientranti nella titolarità della Regione Toscana risultano avere, in alcuni casi, una particolare rilevanza storica o sociale di carattere locale e regionale, che necessita quindi di essere valorizzata tramite un’appropriata denominazione di quest’ultimi;


3. La Regione Toscana ha, rispetto ad altre regioni, un’identità storica e territoriale che si pone in continuità con la presente, e che risale al 1555, anno in cui il Ducato di Firenze e la Repubblica di Siena furono unificati assumendo, il 5 marzo 1570, la denominazione di Granducato di Toscana;


4. Tutta la Regione è costellata di denominazioni, monumenti, epigrafi, segni di identificazione di una realtà granducale che con le dinastie, prima dei Medici e poi dei Lorena, giunge progressivamente ad assorbire quasi tutto il territorio della Toscana di oggi, arrivando con accentuata identità a proporsi quale “stato toscano” in occasione della costituzione dello Stato italiano fra il 1859 ed il 1861;


5. Iniziative che evidenziano questo percorso storico sono già emerse nel corso degli anni con quello spiccato senso di identità che si è espresso con la Festa della Toscana celebrata dal 2000 ad oggi;


6. Il ruolo della Regione è indispensabile in questo contesto perché più sensibile a valorizzare la dimensione regionale dell’identità storica più di quanto organicamente possono fare i singoli comuni, mantenendo comunque un adeguato livello di coordinamento con gli stessi;


7. Per questo appare opportuno un intervento legislativo volto a disciplinare la materia in questione, stabilendo la competenza per l’attribuzione dei nomi e la procedura ed i criteri per effettuarla;


8. La titolarità dell’attribuzione dei nomi spetta alla Giunta regionale;


9. La decisione della Giunta regionale viene tuttavia supportata dal parere di una consulta appositamente costituita, con sede presso il Consiglio regionale, la cui composizione, di politici ed esperti nella materia, assicura che la denominazione dei beni regionali avvenga sulla base dei necessari presupposti di conoscenze e di consenso politico;


10. La Consulta per la denominazione dei beni regionali, oltre ad esercitare funzioni consultive e di proposta nei confronti della Giunta regionale e del Consiglio regionale, riceve, a sua volta, proposte di denominazione da parte di amministratori locali o cittadini facendole eventualmente proprie. (1)

Punto così modificato con l.r. 28 novembre 2016, n. 81, art. 1.



11. Occorre disciplinare l’eventuale apposizione di lapidi commemorative o la realizzazione di monumenti che valorizzino l’identità e la memoria storica della Toscana, ponendone in capo al Consiglio regionale, quale organo rappresentante della comunità regionale, le relative funzioni. (1)

Punto così modificato con l.r. 28 novembre 2016, n. 81, art. 1.



Approva la presente legge


Art. 1
- Denominazione dei beni regionali
1. La Regione Toscana dispone la denominazione dei propri beni demaniali e del proprio patrimonio indisponibile e disponibile.
2. I nomi dei beni di cui all’articolo 1, sono deliberati dalla Giunta Regionale, sulla base del parere espresso dalla Consulta per la denominazione dei beni regionali, di cui all’articolo 2.
3. L’attribuzione del nome si aggiunge alle denominazioni e classificazioni eventualmente esistenti, attribuite ai beni regionali ai sensi di norme statali o dell’Unione europea.
Art. 2
- Consulta per la denominazione dei beni regionali
1. E’ istituita la Consulta per la denominazione dei beni regionali, di seguito denominata consulta, che svolge le seguenti funzioni:
a) esprime pareri e formula proposte alla Giunta Regionale sulla denominazione dei beni regionali, nel rispetto della storicità consolidata e identificata dalla comunità locale dei toponimi esistenti;
a bis) esercita l’iniziativa di cui all’articolo 7; (2)

Lettera inserita con l.r. 28 novembre 2016, n. 81, art. 2.

b) formula proposte sui nomi da attribuire a beni successivamente individuati dalla Giunta regionale;
c) svolge funzioni di osservatorio sulle questioni relative alla denominazione dei beni pubblici nel territorio regionale;
d) esprime pareri in materia di denominazione di beni su richiesta degli enti locali;
e) propone a comuni e province, nell’ambito delle rispettive competenze in materia di toponomastica e sulla base di un’adeguata motivazione che tiene conto della storia e della memoria civica toscana, la denominazione di strade e piazze (3)

Parole soppresse con l.r. 28 novembre 2016, n. 81, art. 2.

.
2. La consulta può disporre l’organizzazione di convegni e incontri di studio con specifica rilevanza scientifica per l’approfondimento di materie toponomastiche e di storia toscana anche al fine di individuare nuove denominazioni da attribuire ai beni pubblici.
Art. 3
- Composizione della Consulta per la denominazione dei beni regionali
1. La consulta ha sede presso il Consiglio regionale, i suoi componenti sono nominati dallo stesso Consiglio, ed è composta da:
a) quattro consiglieri regionali:
b) tre esperti in storia, geografia, toponomastica;
c) due rappresentanti degli enti locali, designati dal Consiglio delle autonomie locali.
2. La consulta è integrata dal presidente della commissione consiliare competente per materia, o altro componente della commissione da lui delegato, in relazione al bene da intitolare, con diritto di voto.
3. La partecipazione alla consulta è a titolo onorifico.
4. La consulta ha durata coincidente con la legislatura regionale.
5. La consulta elegge il presidente tra i consiglieri regionali e il vicepresidente tra i rappresentanti degli enti locali.
Art. 4
- Funzionamento della Consulta per la denominazione dei beni regionali
1. La consulta è convocata dal presidente almeno dieci giorni prima della seduta. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
2. Le deliberazioni della consulta sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La consulta può disporre le audizioni che ritiene utili, in particolare di amministratori dei comuni direttamente coinvolti nelle questioni all’ordine del giorno.
3. Le deliberazioni della consulta con i relativi atti istruttori sono inviati al Presidente del Consiglio regionale, che provvede ad inoltrarli al Presidente della Giunta regionale al fine dell’adozione della deliberazione di cui all’articolo 1, comma 2. Nel caso di proposte di denominazione provenienti dai soggetti di cui all’articolo 6, la trasmissione delle deliberazioni avviene solo nel caso di parere favorevole da parte della consulta.
4. Per l’attribuzione di nomi riferiti a persone fisiche o fatti storici accaduti da meno di dieci anni la consulta delibera a maggioranza di due terzi dei componenti.
Art. 5
- Criteri per la denominazione dei beni regionali
1. Le denominazioni dei beni sono finalizzate a rappresentare la storia e l’identità della Toscana, anche in riferimento a specifici ambiti territoriali, evidenziando cultura, civiltà, personalità, fatti ed eventi storici della millenaria storia regionale.
2. L’attribuzione dei nomi con riferimento a persone o eventi di particolare significato non aventi diretta connessione con la storia e il territorio regionale sono espressamente motivati su tale aspetto dalla Giunta regionale.
3. La modifica della denominazione dei beni può avvenire solo in caso di motivate esigenze.
Art. 6
- Proposte di denominazione
1. Possono presentare proposte di denominazione di beni regionali alla consulta:
a) i consigli comunali e i consigli provinciali del territorio ove è ubicato il bene oggetto della proposta di denominazione; tali proposte hanno carattere prioritario nell’esame della consulta;
b) il Presidente della Giunta regionale, gli assessori e i consiglieri regionali, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali, i presidenti di provincia, gli assessori e i consiglieri provinciali eletti nel territorio ove è ubicato il bene oggetto della proposta di denominazione;
c) almeno cento cittadini residenti nella Regione Toscana, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale su proposta della consulta.
2. La consulta si esprime sulle proposte di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data della loro presentazione.
Art. 7
- Lapidi commemorative e monumenti
1. Il Consiglio regionale, con deliberazione, su iniziativa(4)

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2016, n. 81, art. 3.

della consulta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a bis) (4)

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2016, n. 81, art. 3.

, promuove presso gli enti competenti, la collocazione di lapidi commemorative e la realizzazione di monumenti che valorizzino l’identità e la memoria storica della Toscana, nel rispetto della cultura e delle tradizioni italiane, con oneri a carico della Regione Toscana.
1 bis. La deliberazione di cui al comma 1 definisce i limiti di spesa dei singoli interventi e le modalità di erogazione dei contributi agli enti competenti. (5)

Comma aggiunto con l.r. 28 novembre 2016, n. 81, art. 3.

Art. 8
- Norma finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 10.000,00 per l'anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012 – 2014, annualità 2013.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per le annualità successive si provvede con legge di bilancio.
2 bis. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni dell’articolo 7, si fa fronte con il bilancio di previsione del Consiglio regionale 2016 – 2018 nel seguente modo:
a) annualità 2016 per l’importo di euro 10.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti” – Programma 03 “Altri fondi” – Titolo 2 “Spese in conto capitale”;
b) annualità 2017 per l’importo di euro 100.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti” – Programma 03 “Altri Fondi” – Titolo 2 “Spese in conto capitale”;
c) annualità 2018 per l’importo di euro 100.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti” – Programma 03 “Altri Fondi” – Titolo 2 “Spese in conto capitale”. (6)

Comma aggiunto con l.r. 28 novembre 2016, n. 81, art. 4.

2 ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 7, per le annualità successive a quelle di cui al comma 2 bis, si provvede con la deliberazione del Consiglio regionale che approva il bilancio di previsione. (6)

Comma aggiunto con l.r. 28 novembre 2016, n. 81, art. 4.

Art. 9
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Note del Redattore:

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Punto così modificato con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 1.

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Lettera inserita con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.