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Legge regionale 17 ottobre 2012, n. 56

Denominazione dei beni del patrimonio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 22 ottobre 2012





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma 4, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere m) e v), dello Statuto;


Considerato quanto segue:


1. La denominazione di beni regionali è attribuibile alla competenza legislativa residuale delle regioni, di cui all’Sito esternoarticolo 117, comma 4, della Costituzione ;


2. I beni rientranti nella titolarità della Regione Toscana risultano avere, in alcuni casi, una particolare rilevanza storica o sociale di carattere locale e regionale, che necessita quindi di essere valorizzata tramite un’appropriata denominazione di quest’ultimi;


3. La Regione Toscana ha, rispetto ad altre regioni, un’identità storica e territoriale che si pone in continuità con la presente, e che risale al 1555, anno in cui il Ducato di Firenze e la Repubblica di Siena furono unificati assumendo, il 5 marzo 1570, la denominazione di Granducato di Toscana;


4. Tutta la Regione è costellata di denominazioni, monumenti, epigrafi, segni di identificazione di una realtà granducale che con le dinastie, prima dei Medici e poi dei Lorena, giunge progressivamente ad assorbire quasi tutto il territorio della Toscana di oggi, arrivando con accentuata identità a proporsi quale “stato toscano” in occasione della costituzione dello Stato italiano fra il 1859 ed il 1861;


5. Iniziative che evidenziano questo percorso storico sono già emerse nel corso degli anni con quello spiccato senso di identità che si è espresso con la Festa della Toscana celebrata dal 2000 ad oggi;


6. Il ruolo della Regione è indispensabile in questo contesto perché più sensibile a valorizzare la dimensione regionale dell’identità storica più di quanto organicamente possono fare i singoli comuni, mantenendo comunque un adeguato livello di coordinamento con gli stessi;


7. Per questo appare opportuno un intervento legislativo volto a disciplinare la materia in questione, stabilendo la competenza per l’attribuzione dei nomi e la procedura ed i criteri per effettuarla;


8. La titolarità dell’attribuzione dei nomi spetta alla Giunta regionale;


9. La decisione della Giunta regionale viene tuttavia supportata dal parere di una consulta appositamente costituita, con sede presso il Consiglio regionale, la cui composizione, di politici ed esperti nella materia, assicura che la denominazione dei beni regionali avvenga sulla base dei necessari presupposti di conoscenze e di consenso politico;


10. La Consulta per la denominazione dei beni regionali, oltre ad esercitare funzioni consultive e di proposta nei confronti della Giunta regionale e del Consiglio regionale, riceve, a sua volta, proposte di denominazione da parte di amministratori locali o cittadini facendole eventualmente proprie. (1)

Punto così modificato con l.r. 28 novembre 2016, n. 81, art. 1.



11. Occorre disciplinare l’eventuale apposizione di lapidi commemorative o la realizzazione di monumenti che valorizzino l’identità e la memoria storica della Toscana, ponendone in capo al Consiglio regionale, quale organo rappresentante della comunità regionale, le relative funzioni. (1)

Punto così modificato con l.r. 28 novembre 2016, n. 81, art. 1.



Approva la presente legge



Note del Redattore:

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Punto così modificato con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 1.

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Lettera inserita con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.