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Legge regionale 17 ottobre 2012, n. 56

Denominazione dei beni del patrimonio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 22 ottobre 2012

Art. 8
- Norma finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 10.000,00 per l'anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012 – 2014, annualità 2013.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per le annualità successive si provvede con legge di bilancio.
2 bis. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni dell’articolo 7, si fa fronte con il bilancio di previsione del Consiglio regionale 2016 – 2018 nel seguente modo:
a) annualità 2016 per l’importo di euro 10.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti” – Programma 03 “Altri fondi” – Titolo 2 “Spese in conto capitale”;
b) annualità 2017 per l’importo di euro 100.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti” – Programma 03 “Altri Fondi” – Titolo 2 “Spese in conto capitale”;
c) annualità 2018 per l’importo di euro 100.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti” – Programma 03 “Altri Fondi” – Titolo 2 “Spese in conto capitale”. (6)

Comma aggiunto con l.r. 28 novembre 2016, n. 81, art. 4.

2 ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 7, per le annualità successive a quelle di cui al comma 2 bis, si provvede con la deliberazione del Consiglio regionale che approva il bilancio di previsione. (6)

Comma aggiunto con l.r. 28 novembre 2016, n. 81, art. 4.


Note del Redattore:

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Punto così modificato con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 1.

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Lettera inserita con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.