Legge regionale 17 ottobre 2012, n. 56
Denominazione dei beni del patrimonio regionale.
Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 22 ottobre 2012
Art. 7
- Lapidi commemorative e monumenti
1. Il Consiglio regionale, con deliberazione, su iniziativa(4) della consulta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a bis) (4) , promuove presso gli enti competenti, la collocazione di lapidi commemorative e la realizzazione di monumenti che valorizzino l’identità e la memoria storica della Toscana, nel rispetto della cultura e delle tradizioni italiane, con oneri a carico della Regione Toscana.
1 bis. La deliberazione di cui al comma 1 definisce i limiti di spesa dei singoli interventi e le modalità di erogazione dei contributi agli enti competenti. (5)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.