Menù di navigazione

Legge regionale 17 ottobre 2012, n. 56

Denominazione dei beni del patrimonio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 22 ottobre 2012

Art. 7
- Lapidi commemorative e monumenti
1. Il Consiglio regionale, con deliberazione, su iniziativa(4)

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2016, n. 81, art. 3.

della consulta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a bis) (4)

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2016, n. 81, art. 3.

, promuove presso gli enti competenti, la collocazione di lapidi commemorative e la realizzazione di monumenti che valorizzino l’identità e la memoria storica della Toscana, nel rispetto della cultura e delle tradizioni italiane, con oneri a carico della Regione Toscana.
1 bis. La deliberazione di cui al comma 1 definisce i limiti di spesa dei singoli interventi e le modalità di erogazione dei contributi agli enti competenti. (5)

Comma aggiunto con l.r. 28 novembre 2016, n. 81, art. 3.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così modificato con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.