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Legge regionale 17 ottobre 2012, n. 56

Denominazione dei beni del patrimonio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 22 ottobre 2012

Art. 6
- Proposte di denominazione
1. Possono presentare proposte di denominazione di beni regionali alla consulta:
a) i consigli comunali e i consigli provinciali del territorio ove è ubicato il bene oggetto della proposta di denominazione; tali proposte hanno carattere prioritario nell’esame della consulta;
b) il Presidente della Giunta regionale, gli assessori e i consiglieri regionali, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali, i presidenti di provincia, gli assessori e i consiglieri provinciali eletti nel territorio ove è ubicato il bene oggetto della proposta di denominazione;
c) almeno cento cittadini residenti nella Regione Toscana, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale su proposta della consulta.
2. La consulta si esprime sulle proposte di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data della loro presentazione.

Note del Redattore:

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Punto così modificato con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 1.

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Lettera inserita con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.