Menù di navigazione

Legge regionale 17 ottobre 2012, n. 56

Denominazione dei beni del patrimonio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 22 ottobre 2012

Art. 5
- Criteri per la denominazione dei beni regionali
1. Le denominazioni dei beni sono finalizzate a rappresentare la storia e l’identità della Toscana, anche in riferimento a specifici ambiti territoriali, evidenziando cultura, civiltà, personalità, fatti ed eventi storici della millenaria storia regionale.
2. L’attribuzione dei nomi con riferimento a persone o eventi di particolare significato non aventi diretta connessione con la storia e il territorio regionale sono espressamente motivati su tale aspetto dalla Giunta regionale.
3. La modifica della denominazione dei beni può avvenire solo in caso di motivate esigenze.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così modificato con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.