Legge regionale 17 ottobre 2012, n. 56
Denominazione dei beni del patrimonio regionale.
Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 22 ottobre 2012
Art. 5
- Criteri per la denominazione dei beni regionali
1. Le denominazioni dei beni sono finalizzate a rappresentare la storia e l’identità della Toscana, anche in riferimento a specifici ambiti territoriali, evidenziando cultura, civiltà, personalità, fatti ed eventi storici della millenaria storia regionale.
2. L’attribuzione dei nomi con riferimento a persone o eventi di particolare significato non aventi diretta connessione con la storia e il territorio regionale sono espressamente motivati su tale aspetto dalla Giunta regionale.
3. La modifica della denominazione dei beni può avvenire solo in caso di motivate esigenze.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.