Menù di navigazione

Legge regionale 17 ottobre 2012, n. 56

Denominazione dei beni del patrimonio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 22 ottobre 2012

Art. 4
- Funzionamento della Consulta per la denominazione dei beni regionali
1. La consulta è convocata dal presidente almeno dieci giorni prima della seduta. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
2. Le deliberazioni della consulta sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La consulta può disporre le audizioni che ritiene utili, in particolare di amministratori dei comuni direttamente coinvolti nelle questioni all’ordine del giorno.
3. Le deliberazioni della consulta con i relativi atti istruttori sono inviati al Presidente del Consiglio regionale, che provvede ad inoltrarli al Presidente della Giunta regionale al fine dell’adozione della deliberazione di cui all’articolo 1, comma 2. Nel caso di proposte di denominazione provenienti dai soggetti di cui all’articolo 6, la trasmissione delle deliberazioni avviene solo nel caso di parere favorevole da parte della consulta.
4. Per l’attribuzione di nomi riferiti a persone fisiche o fatti storici accaduti da meno di dieci anni la consulta delibera a maggioranza di due terzi dei componenti.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così modificato con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.