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Legge regionale 17 ottobre 2012, n. 56

Denominazione dei beni del patrimonio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 22 ottobre 2012

Art. 3
- Composizione della Consulta per la denominazione dei beni regionali
1. La consulta ha sede presso il Consiglio regionale, i suoi componenti sono nominati dallo stesso Consiglio, ed è composta da:
a) quattro consiglieri regionali:
b) tre esperti in storia, geografia, toponomastica;
c) due rappresentanti degli enti locali, designati dal Consiglio delle autonomie locali.
2. La consulta è integrata dal presidente della commissione consiliare competente per materia, o altro componente della commissione da lui delegato, in relazione al bene da intitolare, con diritto di voto.
3. La partecipazione alla consulta è a titolo onorifico.
4. La consulta ha durata coincidente con la legislatura regionale.
5. La consulta elegge il presidente tra i consiglieri regionali e il vicepresidente tra i rappresentanti degli enti locali.

Note del Redattore:

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Punto così modificato con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 1.

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Lettera inserita con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.