Legge regionale 17 ottobre 2012, n. 56
Denominazione dei beni del patrimonio regionale.
Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 22 ottobre 2012
Art. 2
- Consulta per la denominazione dei beni regionali
1. E’ istituita la Consulta per la denominazione dei beni regionali, di seguito denominata consulta, che svolge le seguenti funzioni:
a) esprime pareri e formula proposte alla Giunta Regionale sulla denominazione dei beni regionali, nel rispetto della storicità consolidata e identificata dalla comunità locale dei toponimi esistenti;
b) formula proposte sui nomi da attribuire a beni successivamente individuati dalla Giunta regionale;
c) svolge funzioni di osservatorio sulle questioni relative alla denominazione dei beni pubblici nel territorio regionale;
d) esprime pareri in materia di denominazione di beni su richiesta degli enti locali;
e) propone a comuni e province, nell’ambito delle rispettive competenze in materia di toponomastica e sulla base di un’adeguata motivazione che tiene conto della storia e della memoria civica toscana, la denominazione di strade e piazze (3) .
2. La consulta può disporre l’organizzazione di convegni e incontri di studio con specifica rilevanza scientifica per l’approfondimento di materie toponomastiche e di storia toscana anche al fine di individuare nuove denominazioni da attribuire ai beni pubblici.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.