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Legge regionale 17 ottobre 2012, n. 56

Denominazione dei beni del patrimonio regionale.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 22 ottobre 2012

Art. 2
- Consulta per la denominazione dei beni regionali
1. E’ istituita la Consulta per la denominazione dei beni regionali, di seguito denominata consulta, che svolge le seguenti funzioni:
a) esprime pareri e formula proposte alla Giunta Regionale sulla denominazione dei beni regionali, nel rispetto della storicità consolidata e identificata dalla comunità locale dei toponimi esistenti;
a bis) esercita l’iniziativa di cui all’articolo 7; (2)

Lettera inserita con l.r. 28 novembre 2016, n. 81, art. 2.

b) formula proposte sui nomi da attribuire a beni successivamente individuati dalla Giunta regionale;
c) svolge funzioni di osservatorio sulle questioni relative alla denominazione dei beni pubblici nel territorio regionale;
d) esprime pareri in materia di denominazione di beni su richiesta degli enti locali;
e) propone a comuni e province, nell’ambito delle rispettive competenze in materia di toponomastica e sulla base di un’adeguata motivazione che tiene conto della storia e della memoria civica toscana, la denominazione di strade e piazze (3)

Parole soppresse con l.r. 28 novembre 2016, n. 81, art. 2.

.
2. La consulta può disporre l’organizzazione di convegni e incontri di studio con specifica rilevanza scientifica per l’approfondimento di materie toponomastiche e di storia toscana anche al fine di individuare nuove denominazioni da attribuire ai beni pubblici.

Note del Redattore:

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Punto così modificato con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 1.

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Lettera inserita con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 28 novembre 2016, n. 81 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.