Legge regionale 17 ottobre 2012, n. 56
Denominazione dei beni del patrimonio regionale.
Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 22 ottobre 2012
Art. 1
- Denominazione dei beni regionali
1. La Regione Toscana dispone la denominazione dei propri beni demaniali e del proprio patrimonio indisponibile e disponibile.
2. I nomi dei beni di cui all’articolo 1, sono deliberati dalla Giunta Regionale, sulla base del parere espresso dalla Consulta per la denominazione dei beni regionali, di cui all’articolo 2.
3. L’attribuzione del nome si aggiunge alle denominazioni e classificazioni eventualmente esistenti, attribuite ai beni regionali ai sensi di norme statali o dell’Unione europea.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.