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Legge regionale 23 luglio 2012, n. 41

Disposizioni per il sostegno all'attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 1 agosto 2012

Art. 8
- Promozione dell'attività vivaistica
1. La Regione, al fine di promuovere le attività vivaistiche, stabilisce le modalità e le risorse per la valorizzazione del prodotto vivaistico toscano nel programma annuale delle attività di promozione economica di cui all’articolo 5 della legge regionale 14 aprile 1997, n. 28 (Disciplina delle attività di promozione economica delle risorse toscane e di supporto al processo di internazionalizzazione nei settori produttivi dell'agricoltura, dell'artigianato, della piccola e media impresa industriale e del turismo).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.