Menù di navigazione

Legge regionale 23 luglio 2012, n. 41

Disposizioni per il sostegno all'attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 1 agosto 2012

Art. 6
- Qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano(1)

Regolamento regionale 13 maggio 2014, n. 25/R.

1. La presente legge, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 37 della l.r. 1/2005 nonché dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” – Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti), si propone di qualificare, valorizzare ed innovare il sistema del verde urbano e di connettività urbana che concorre a garantire l'equilibrio ecologico dei territori urbani, incentivando azioni volte all'incremento della qualità ed alla riconoscibilità delle trame del verde, contribuendo a promuovere la riqualificazione dei paesaggi degradati. I comuni sono tenuti a censire il proprio patrimonio verde aggiornandolo periodicamente, avendo cura di dedicare apposita sezione al censimento del popolamento arboreo cittadino ed a redigere appositi piani di gestione nei quali inserire una programmazione economica finanziaria. Le modalità di censimento sono definite dal regolamento di cui all’articolo 11.
2. Il d.p.g.r. 2/R/2007 detta le modalità e stabilisce i criteri di sostenibilità per l’introduzione della disciplina del sistema del verde urbano e di connettività urbana negli strumenti urbanistici comunali. A tal fine sono indicati indici prestazionali da collegare ai processi di inurbamento e di ristrutturazione delle aree edificate.
3. I comuni, al fine di concorrere alle finalità di cui ai commi 1 e 2, disciplinano il sistema del verde all'interno dei propri strumenti urbanistici, in attuazione dei contenuti del regolamento di attuazione di cui all'articolo 11 e tramite norme tecniche di attuazione inserite nel regolamento urbanistico vigente redatte da professionalità competenti in materia di paesaggio e verde urbano.
4. Secondo i principi ispiratori del Protocollo di Kyoto, con le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 11, la Regione, nel caso di territori interessati da criticità ambientali, si fa parte attiva nella promozione di azioni di piantumazioni a verde e di boschi urbani con azione compensativa, nonché nel recupero e nella valorizzazione energetica delle biomasse prodotte dalle superfici verdi urbane.
5. La Regione Toscana, all'interno dei propri atti di programmazione, promuove misure ed azioni volte a favorire le finalità di cui al presente articolo quali buone pratiche nell’ambito della green-economy. In tal senso i comuni sono tenuti ad effettuare il rinnovamento del sistema verde cittadino usufruendo di materiale vegetale di provenienza prevalentemente regionale e di sicuro acclimatamento.
6. Il regolamento di cui all’articolo 11, stabilisce le modalità con le quali è tenuta l’analisi dei prezzi e delle voci delle opere a verde pubblico elaborata e periodicamente aggiornata.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.