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Legge regionale 23 luglio 2012, n. 41

Disposizioni per il sostegno all'attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 1 agosto 2012

Art. 5
- Annessi agricoli ad uso vivaistico nelle aree vocate
1. Nelle aree vocate alle attività vivaistiche, la costruzione di nuovi annessi agricoli destinati all’attività vivaistica è commisurata alle necessità produttive aziendali, sulla base del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (PAPMAA) nel rispetto dei parametri fissati dal PTC.
2. Nelle aree vocate, in considerazione della specificità della produzione, le aziende che svolgono l'attività vivaistica non sono tenute al rispetto delle superfici minime fondiarie previste dall’articolo 41 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), per la realizzazione degli annessi agricoli. Possono, altresì, essere derogati gli indici relativi alle altezze degli annessi agricoli destinati all'attività vivaistica così come previsti negli strumenti urbanistici comunali. Tali deroghe non si applicano ai beni paesaggistici ai sensi dell’Sito esternoarticolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), in coerenza con i contenuti del PIT avente valenza di piano paesaggistico.
3. Le province, sulla base dei contenuti del regolamento di cui all’articolo 11, individuano nei PTC, le caratteristiche tipologiche, costruttive e i parametri dimensionali massimi degli annessi ricadenti nelle aree vocate. (1)

Regolamento regionale 13 maggio 2014, n. 25/R.

4. Per gli annessi agricoli ad uso vivaistico non è ammesso il cambio di destinazione d'uso agricola. Nel caso di variazioni della destinazione d'uso rispetto all'uso agricolo, agli annessi stessi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 132 della l.r. 1/2005 .
5. Le serre stagionali, le serre temporanee semplicemente ancorate al suolo senza modifica dello stato dei luoghi, gli ombrari e gli impianti di vasetteria con sottofondo semimpermeabile, anche con materiale inerte, sono realizzati nelle aree vocate, previa comunicazione a firma del titolare di impresa, secondo le modalità semplificate ed i contenuti definiti dal regolamento di cui all'articolo 11.(1)

Regolamento regionale 13 maggio 2014, n. 25/R.

6. Ai fini del presente articolo si definiscono nuovi annessi quelli costruiti dopo l’entrata in vigore della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.