Menù di navigazione

Legge regionale 23 luglio 2012, n. 41

Disposizioni per il sostegno all'attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 1 agosto 2012

Art. 3
- Aree vocate alle attività vivaistiche
1. Sono individuate come aree vocate alle attività vivaistiche, di seguito denominate aree vocate, le aree agricole, coerenti con i contenuti del piano di indirizzo territoriale (PIT) avente valenza di piano paesaggistico, che abbiano destinazione di attività vivaistica da almeno dieci anni.
2. Possono essere individuate ulteriori aree vocate, compatibili con le caratteristiche morfologiche del territorio, in coerenza con i criteri insediativi del regolamento di cui all’articolo 11.(1)

Regolamento regionale 13 maggio 2014, n. 25/R.

3. Nella previsione di nuove aree vocate, dovranno essere evitati ambiti di particolare valore paesaggistico o comunque caratterizzati da rilevante tessitura agraria tradizionale, privilegiando quelle già dotate di una rete viaria idonea, rispettando la viabilità storica e i caratteri di ruralità della viabilità poderale, sia in termini morfologici sia dimensionali, fatti salvi interventi minimi di adeguamento funzionale.
4. Nelle aree destinate alle attività vivaistiche sono ammesse azioni volte alla loro qualificazione funzionale e ambientale per rimuovere le situazioni di criticità che incidono sul corretto svolgimento delle pratiche colturali, con particolare riferimento alla disponibilità di risorse idriche, di possibilità di accesso e al corretto assetto idraulico ed idrogeologico.
5. Le aree vocate devono avere una superficie contigua minima non inferiore a quella definita con il regolamento di cui all’articolo 11, salvo casi storicamente preesistenti da oltre venti anni con presenza di oggettive limitazioni territoriali od economiche.(1)

Regolamento regionale 13 maggio 2014, n. 25/R.

6. Nelle aree vocate, oltre alle attività vivaistiche, sono consentiti impegni di suolo per finalità collegate alla tutela, valorizzazione e sviluppo dell'agricoltura e delle attività connesse. All’interno delle aree vocate è consentita la coltivazione sia in pieno campo che in contenitore, nel rispetto delle norme vigenti volte ad assicurare il corretto flusso delle acque meteoriche alla rete idraulica principale. Il regolamento di cui all’articolo 11 fissa la percentuale massima di superficie da destinare alle coltivazioni in contenitore al di fuori delle aree vocate.(1)

Regolamento regionale 13 maggio 2014, n. 25/R.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.