Legge regionale 20 luglio 2012, n. 39
Disposizioni in materia di revisori dei conti e di contabilità e bilancio negli enti e agenzie regionali. Modifiche alle l.r. 24/1994 , 83/1995 , 59/1996 , 65/1997 , 60/1999 , 6/2000 , 32/2002 , 40/2005 , 30/2009 , 39/2009 , 23/2012 .
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, dell' 1 agosto 2012
Art. 13
- Modifiche all’articolo 27 della l.r. 30/2009
1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT"), le parole:
"1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili)"
sono sostituite dalle seguenti: "2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)".
2. Al comma 4 dell’articolo 27 della l.r. 30/2009 le parole
"al 3 per cento ed al 2 per cento dell’indennità"
sono sostituite dalle seguenti: "al 7 per cento ed al 5 per cento dell’indennità complessiva, di carica e di funzione ".
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.