Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012
Art. 36
- Modifiche all’articolo 10 bis della l.r. 3/1994
1. Al comma 3 dell’articolo 10 bis della legge regionale 12 febbraio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157
"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio")
, le parole "riconosciute dalla Regione"
sono sostituite dalle seguenti: "presenti nel Consiglio nazionale per l’ambiente e operanti sul territorio regionale".
Art. 37
- Modifiche all’articolo 28 della l.r. 3/1994
1. Il comma 12 dell’articolo 28 della l.r. 3/1994 è abrogato.
Art. 38
- Modifiche all’articolo 37 ter della l.r. 3/1994
1. Il comma 2 dell’articolo 37 ter della l.r. 3/1994 è abrogato.
2. Dopo la lettera a) del comma 3 dell’articolo 37 ter della l.r. 3/1994 è inserita la seguente:
"a bis) le ragioni e i motivi che giustificano il provvedimento;".
3. Dopo la lettera a bis) del comma 3 dell’articolo 37 ter della l.r. 3/1994 è inserita le seguente:
"a ter) l’esame delle altre soluzioni possibili;".
4. Dopo la lettera a ter) del comma 3 dell’articolo 37 ter della l.r. 3/1994 è inserita la seguente:
"a quater) l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate;".
Art. 39
- Modifiche all’articolo 58 della l.r. 3/1994
1. Alla lettera o) del comma 1 dell’articolo 58 della l.r. 3/1994 le parole: "di cui all’articolo 30, comma 11" sono soppresse.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.