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Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012

CAPO III
- Diritti di cittadinanza e coesione sociale
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica)
Art. 88
1. Il comma 9 dell'articolo 17 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), è abrogato.
SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing)
Art. 89
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing), è inserito il seguente:
"3 bis. L’attività lavorativa svolta ai fini del conseguimento della qualifica professionale di estetista è accertata dalla camera di commercio territorialmente competente.".
SEZIONE III
- Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004 n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali)
Art. 90
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 27 luglio 2004 n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), le parole: “
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 (Attuazione della direttiva
80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali)”
sono sostituite dalle seguenti:
“decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 (Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sulla commercializzazione delle acque minerali naturali)”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 38/2004 le parole:
“decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 339 (Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE)”
sono sostituite dalle seguenti:
“d. lgs. 176/2011”.
Art. 91
1. Il comma 5 bis dell’articolo 8 della l.r. 38/2004 è sostituito dal seguente:
“5 bis.Il permesso di ricerca costituisce titolo valido per la richiesta di riconoscimento di acqua minerale naturale e di acqua di sorgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 3, e dell’ articolo 21, comma 3, del d.lgs. 176/2011.”.
Art. 92
1. Il comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 38/2004 è sostituito dal seguente:
“2. È consentito attribuire all'acqua minerale ed all’acqua di sorgente una designazione commerciale conforme a quanto disposto dall’articolo 12, comma 3, e dall’articolo 26, comma 2, del d.lgs. 176/2011.".
2. Il comma 3 dell’articolo 32 della l.r. 38/2004 è sostituito dal seguente:
"3. La variazione di denominazione di un'acqua minerale e di un’acqua di sorgente comporta la modifica del decreto di riconoscimento di cui agli articoli 5 e 21 del d.lgs. 176/2011.”.
Art. 93
1. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 33 della l.r. 38/2004, dopo le parole:
"(anidride carbonica)"
sono inserite le seguenti:
“in conformità alla normativa vigente in materia di additivi alimentari”.
Art. 94
1. Al comma 1 dell’articolo 35 della l.r. 38/2004 le parole:
“all'articolo 11 del d.lgs. 105/1992 e successive modificazioni”
sono sostituite dalle seguenti:
“all'articolo 12 del d. lgs. 176/2011”.
2. Al comma 3 dell’articolo 35 della l.r. 38/2004 le parole:
“dall'articolo 11, comma 6, del d.lgs. 105/1992”
sono sostituite dalle seguenti:
“dall'articolo 12 del d. lgs. 176/2011”.
Art. 95
1.
“all'articolo 8 del d. lgs. 339/1999”
“all’articolo 26 del d. lgs. 176/2011”.
Art. 96
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 37 della l.r. 38/2004 è inserito il seguente:
"1 bis.Il recipiente ed il dispositivo di chiusura devono essere conformi alla normativa vigente in materia di materiali ed oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari.”.
Art. 97
1. Il comma 2 dell’articolo 42 della l.r. 38/2004 è sostituito dal seguente:
"2. La captazione, le canalizzazioni, i serbatoi, e comunque tutti gli impianti destinati al contatto con l’acqua devono essere realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di materiali ed oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari.".
SEZIONE IV
- Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 (Discipline del benessere e bio-naturali)
Art. 98
- Modifiche all’articolo 3 della l.r. 2/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 (Discipline del benessere e bio-naturali), le parole:
“percorso di formazione”
sono sostituite dalle seguenti: “
corso di formazione”.
Art. 99
- Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 2/2005
1. L'articolo 4 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:
"Art. 4 - Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali
1. È istituito presso la direzione generale competente in materia sanitaria il Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali, di seguito denominato “Comitato”. Il Comitato è organismo di consulenza della Giunta regionale.
2. Il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è composto da:
a) i direttori generali delle direzioni regionali competenti in materia sanitaria, di sviluppo economico e di politiche formative;
b) due rappresentanti designati dagli organismi regionali delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative;
c) due rappresentanti designati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi degli artigiani;
d) tre esperti nelle discipline del benessere e bio-naturali, su proposta della direzione generale competente in materia sanitaria.
3. Il Comitato, entro centottanta giorni dal suo insediamento, propone all'approvazione della Giunta regionale:
a) la definizione, ai fini dei successivi adempimenti, dei contenuti delle discipline del benessere e bio-naturali e, per ciascuna, del relativo corso di formazione;
b) l'elenco delle scuole a livello nazionale e regionale operanti nel settore;
c) i requisiti di qualità di ciascuna disciplina;
d) i criteri di organizzazione dell'elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali e le modalità di iscrizione alle relative sezioni, di cui all'articolo 5.
4 La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato, presenta al Consiglio regionale una proposta di deliberazione con i contenuti di cui al comma 3.
5. Il Comitato propone alla Giunta regionale la valutazione di nuovi inserimenti tra le discipline del benessere e bio-naturali già definite, esercita il monitoraggio sulle attività del settore e tutte le altre funzioni assegnate dalla Giunta regionale nell'ambito delle proprie competenze.
6. La Giunta regionale disciplina con deliberazione le modalità di funzionamento del Comitato.".
Art. 100
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 2/2005 le parole:
" comma 5"
sono sostituite dalle seguenti: "
comma 4".
2. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:
“4. Entro centottantagiorni dall’entrata in vigore del presente comma, l’Amministrazione regionale approva lo schema regionale di riferimento per la progettazione di corsi, almeno triennali, di
formazione delle discipline del benessere e bio-naturali di cui all’articolo 3. Fino alla conclusione del primo corso di formazione, e comunque non oltre tre anni dal 1° gennaio 2014, possono essere iscritti alla sezione di cui al comma 1, lettera b), dell'elenco regionale, gli operatori che autocertifichino all’Amministrazione regionale adeguata preparazione, in conformità ai criteri stabiliti dalla deliberazione di cui all'articolo 4, comma 4, e dimostrino di aver svolto attività
lavorativa continuativa per almeno due anni antecedentemente alla data della richiesta, sulla base di una formazione finalizzata."
SEZIONE V
- Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)
Art. 101
1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), le parole:
"legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento), da ultimo modificata dalla legge regionale 8 luglio 2003, n. 34"
, sono sostituite dalle seguenti:
"legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento)".
Art. 102
1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 41/2005, le parole:
"e di trattamento"
sono soppresse.
SEZIONE VI
- Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo")
Art. 103
1. Al comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 30 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo"), le parole:
" come previste dal regolamento presenti in tali zone"
sono soppresse.
SEZIONE VII
- Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana)
Art. 104
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana), dopo la parola
"mobilità"
sono aggiunte le seguenti:
", o suo sostituto".
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 19/2011 dopo la parola
“salute”
sono aggiunte le seguenti
“o suo sostituto”.
3. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 19/2011, dopo la parola
"formative"
sono aggiunte le seguenti:
", o suo sostituto"
.
4. Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 19/2011 sono aggiunte, in fine, le parole:
“L’Osservatorio è comunque costituito quando sia stato designato un numero di membri pari alla metà più uno dei suoi componenti, salvo successiva integrazione.”
5. Al comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 19/2011 sono aggiunte, in fine, le parole:
“L’assessore
designato quale Presidente dell’Osservatorio può essere sostituito esclusivamente da un componente della Giunta regionale.”
6. Dopo il comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 19/2011 è inserito il seguente:
“4 bis.Le sedute dell’Osservatorio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti nominati. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.