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Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2012

Art. 92
1. Il comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 38/2004 è sostituito dal seguente:
“2. È consentito attribuire all'acqua minerale ed all’acqua di sorgente una designazione commerciale conforme a quanto disposto dall’articolo 12, comma 3, e dall’articolo 26, comma 2, del d.lgs. 176/2011.".
2. Il comma 3 dell’articolo 32 della l.r. 38/2004 è sostituito dal seguente:
"3. La variazione di denominazione di un'acqua minerale e di un’acqua di sorgente comporta la modifica del decreto di riconoscimento di cui agli articoli 5 e 21 del d.lgs. 176/2011.”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.